Sentenza n. 926/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - della dichiarazione di inefficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività del 17/11/2016 prot. 244446 (SCIA 1760/16) e successive varianti SCIA del 09/11/2017 prot. 283056 (SCIA 2947/17) e del 07/06/2019 prot. n. 159373 (SCIA n. 1549/19); - di tutti gli atti preliminari e comunque connessi, presupposti e/o consequenziali in particolare previo annullamento dell'art. 77, c.3, lett. e del RUE del Comune di Rimini laddove prevede che “e) Edifici produttivi d1 e commercio all'ingrosso b5: H max (in caso RE): preesistente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia, ritenendola conforme alle modalità previste dall'art. 84 c.p.a., e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione integrale delle spese tra le parti, come richiesto dal ricorrente.
Atto impugnato: dichiarazione di inefficacia di una SCIA e delle successive varianti, con contestuale impugnazione di una disposizione del RUE comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la dichiarazione di inefficacia della SCIA del 17 novembre 2016 e delle successive varianti del 9 novembre 2017 e del 7 giugno 2019, nonché gli atti connessi e, in via preliminare, l'art. 77, comma 3, lettera e), del RUE del Comune di Rimini, nella parte relativa all'altezza massima degli edifici produttivi e commerciali in caso di ristrutturazione edilizia. Con atto notificato e depositato il 23 marzo 2026, il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso introduttivo e al ricorso in riassunzione, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando ne ricorrono i presupposti processuali.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia deve essere formalizzata secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto regolare l'atto di rinuncia.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicabile alla definizione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se formalizzata secondo le modalità previste dall'art. 84 c.p.a., comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- La peculiarità della vicenda può giustificare la compensazione delle spese processuali quando tale regolazione sia richiesta dalla parte rinunciante e non vi siano ragioni per porle a carico di una parte.
Come è indicizzato
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