Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 926/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - della dichiarazione di inefficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività del 17/11/2016 prot. 244446 (SCIA 1760/16) e successive varianti SCIA del 09/11/2017 prot. 283056 (SCIA 2947/17) e del 07/06/2019 prot. n. 159373 (SCIA n. 1549/19); - di tutti gli atti preliminari e comunque connessi, presupposti e/o consequenziali in particolare previo annullamento dell'art. 77, c.3, lett. e del RUE del Comune di Rimini laddove prevede che “e) Edifici produttivi d1 e commercio all'ingrosso b5: H max (in caso RE): preesistente”.

Giustizia amministrativa202100119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia, ritenendola conforme alle modalità previste dall'art. 84 c.p.a., e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione integrale delle spese tra le parti, come richiesto dal ricorrente.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di inefficacia di una SCIA e delle successive varianti, con contestuale impugnazione di una disposizione del RUE comunale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la dichiarazione di inefficacia della SCIA del 17 novembre 2016 e delle successive varianti del 9 novembre 2017 e del 7 giugno 2019, nonché gli atti connessi e, in via preliminare, l'art. 77, comma 3, lettera e), del RUE del Comune di Rimini, nella parte relativa all'altezza massima degli edifici produttivi e commerciali in caso di ristrutturazione edilizia. Con atto notificato e depositato il 23 marzo 2026, il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso introduttivo e al ricorso in riassunzione, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando ne ricorrono i presupposti processuali.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia deve essere formalizzata secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto regolare l'atto di rinuncia.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicabile alla definizione del giudizio per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se formalizzata secondo le modalità previste dall'art. 84 c.p.a., comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • La peculiarità della vicenda può giustificare la compensazione delle spese processuali quando tale regolazione sia richiesta dalla parte rinunciante e non vi siano ragioni per porle a carico di una parte.

Come è indicizzato

MaterieSCIA e liberalizzazioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.