Sentenza del 13/03/2018 n. 11034 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Società emittente e società utilizzatrice - Medesimo amministratore - Reato - Applicazione art. 9 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la condanna per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del medesimo decreto. Sosteneva che, essendo la stessa persona fisica amministratore sia della società emittente sia della società utilizzatrice delle fatture, l'art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000 avrebbe dovuto escludere il concorso o determinare l'assorbimento di un reato nell'altro. Contestava inoltre il diniego della sospensione condizionale della pena, la confisca per mancata valutazione del valore dell'immobile e l'assenza del dolo specifico di evasione, invocando l'appartenenza delle società al medesimo gruppo fiscale e l'applicazione del consolidato nazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha stabilito che l'art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000 opera soltanto quando emittente e utilizzatore siano persone fisiche diverse, impedendo di chiamare l'uno a rispondere a titolo di concorso nel reato commesso direttamente dall'altro. Quando invece la stessa persona emette le fatture false per conto di una società e le utilizza nella dichiarazione di un'altra società da essa amministrata, risponde autonomamente sia del reato di emissione sia di quello di utilizzazione. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il diniego della sospensione condizionale, anche sulla base di procedimenti pendenti valutabili ai fini prognostici, ha dichiarato inammissibile la censura sulla confisca perché nuova e generica e ha escluso che il consolidato fiscale elimini il reato, poiché ogni società presenta una propria dichiarazione contenente gli elementi passivi fittizi.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Punisce l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nella dichiarazione fiscale, quando la condotta è diretta all'evasione delle imposte.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8
Punisce l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, reato che si perfeziona con l'emissione del documento falso, indipendentemente dal successivo utilizzo.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9
Prevede una deroga alle regole generali sul concorso di persone, ma presuppone che l'emittente e l'utilizzatore siano persone fisiche diverse. Non esclude la responsabilità autonoma della stessa persona che svolga entrambe le condotte.
Codice penale, artt. 110 e seguenti
Disciplinano il concorso di persone nel reato; l'art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000 introduce una deroga limitata per evitare il concorso tra emittente e utilizzatore quando si tratti di soggetti diversi.
Codice penale, artt. 133 e 163
L'art. 133 fornisce i criteri per la valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere, rilevanti anche per il giudizio prognostico sulla sospensione condizionale disciplinata dall'art. 163.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 9 e Codice di procedura penale, art. 616
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
T.U.I.R., art. 117
Disciplina il consolidato fiscale nazionale, che consente la determinazione aggregata del reddito imponibile del gruppo, senza eliminare l'autonomia delle dichiarazioni fiscali presentate dalle singole società.
Codice di procedura penale, artt. 606, comma 3, e 609, comma 2
Limitano il giudizio di Cassazione alle questioni dedotte nei precedenti gradi e rendono inammissibili le censure nuove non sottoposte alla Corte d'appello.
Massime di principio
- L'art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000 non crea un generale meccanismo di assorbimento tra emissione e utilizzo di fatture false: si applica solo per escludere il concorso tra persone fisiche diverse.
- Se la stessa persona fisica emette fatture false per una società e le utilizza nella dichiarazione di un'altra società che amministra, può rispondere autonomamente di entrambi i reati.
- L'appartenenza delle società a un gruppo o a un regime di consolidato fiscale non esclude automaticamente il dolo di evasione né la rilevanza penale delle singole dichiarazioni societarie.
- Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti si perfeziona con la sola emissione del documento falso; l'eventuale successivo utilizzo è normalmente irrilevante per la consumazione del reato di emissione.
- La sospensione condizionale della pena non è automatica per l'imputato incensurato: il giudice può negarla sulla base di una prognosi negativa fondata anche su procedimenti o pendenze non ancora definiti, purché valutati ai fini della capacità a delinquere e non come prova di colpevolezza.
- Le contestazioni sulla confisca devono essere formulate tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio e indicare concretamente gli elementi dai quali deriverebbe la sproporzione o la violazione del principio di proporzionalità.
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