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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 6741 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sostenendo che la dichiarata carenza di motivazione dell’atto di contestazione IVA non costituisse un’autonoma ragione decisoria, ma soltanto un obiter dictum, poiché il giudice di primo grado aveva esaminato anche il merito della pretesa fiscale. Secondo l’Agenzia, pertanto, sarebbe stato sufficiente contestare in appello gli aspetti sostanziali relativi al distacco di personale tra Poste Italiane e S. S.p.A. La contribuente ha proposto ricorso incidentale limitatamente alla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell’Agenzia sia quello incidentale della contribuente. Ha stabilito che la sentenza di primo grado era fondata su due autonome rationes decidendi, entrambe idonee a sostenere l’accoglimento del ricorso: l’insussistenza della pretesa IVA nel merito e la carenza di motivazione dell’atto fiscale, derivante dalla mancata allegazione o produzione del processo verbale di constatazione richiamato per relationem. L’Agenzia avrebbe dovuto impugnare entrambe le ragioni; non avendo censurato specificamente quella relativa al difetto di motivazione, essa è divenuta definitiva e ha impedito la riforma della decisione. È stata inoltre confermata la compensazione delle spese disposta in appello, mentre l’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.250 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 2909 cod. civ.

    Il giudicato copre quanto è stato effettivamente deciso e anche gli accertamenti che costituiscono presupposti necessari della decisione. Una ragione autonoma e sufficiente a sostenere il dispositivo, se non impugnata, diventa definitiva.

  • Artt. 100 e 324 cod. proc. civ.

    L’impugnazione deve riguardare le statuizioni concretamente lesive e il giudicato formale si produce quando una decisione non viene impugnata nei termini.

  • Art. 1 e art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Le disposizioni del processo tributario disciplinano, tra l’altro, la documentazione da produrre e le modalità processuali rilevanti nel contenzioso fiscale.

  • Art. 18, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel ricorso tributario il contribuente deve produrre l’atto impugnato; secondo la motivazione valorizzata dai giudici, non grava sul contribuente l’obbligo di produrre il processo verbale richiamato dall’atto, spettando all’amministrazione dimostrare compiutamente la motivazione per relationem.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    Consente di denunciare in cassazione errori processuali o violazioni delle norme sul procedimento, ma la censura deve confrontarsi con tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza accoglie una domanda sulla base di più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente da sola a sostenere il risultato, la parte soccombente deve impugnarle tutte; la mancata contestazione anche di una sola ragione rende inutile l’esame delle altre e può determinare l’inammissibilità o il rigetto dell’impugnazione.
  • Non costituisce obiter dictum una motivazione ulteriore che il giudice esamina e accoglie espressamente per rafforzare la decisione. È obiter dictum soltanto l’affermazione eccedente rispetto alle necessità logiche e giuridiche della pronuncia.
  • Nel contenzioso tributario, la mancata motivazione dell’atto fiscale è un vizio autonomo rispetto all’infondatezza sostanziale della pretesa. Se il giudice accoglie il ricorso per entrambi i profili, l’amministrazione deve contestare entrambi in appello.
  • Quando un atto impositivo è motivato per relationem mediante il richiamo a un processo verbale o ad altro documento, la disponibilità del documento richiamato deve consentire al contribuente e al giudice di comprendere integralmente le ragioni della pretesa; la sua mancata allegazione o produzione può comportare un deficit di motivazione, secondo le circostanze del caso.
  • La parte che impugna deve individuare con precisione la ratio decidendi effettivamente utilizzata dal giudice. Un’impugnazione fondata su argomenti astratti o non pertinenti, come avvenuto per il ricorso incidentale sulle spese, può essere rigettata anche se richiama principi giuridici corretti in generale.

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