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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39992/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del ricorrente deduceva che la fattispecie contestata come rapina impropria doveva invece qualificarsi come tentativo perché, dopo avere sottratto due confezioni di pollo, il ricorrente le aveva lasciate cadere quando richiamato dall'addetto alla sicurezza e si era dato alla fuga per garantirsi l'impunità, sicché non sarebbe stato acquisito il possesso pieno della cosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la qualificazione dei fatti come rapina impropria consumata. Ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini della consumazione della rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia acquisito il pieno possesso materiale della cosa: è sufficiente che ne abbia operato la sottrazione; l'intervento del personale di vigilanza può impedire soltanto la successiva acquisizione di autonoma disponibilità, ma non preclude la sussistenza della sottrazione già compiuta. Inoltre la Corte ha ritenuto rilevante che il ricorrente abbia dispiegato violenza per assicurarsi l'impunità. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. b)

    Riferito alla censura di motivazione e alla possibilità di declarare inammissibile il ricorso per doglianze già vagliate e disattese dalla corte di merito

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato dal difensore in sede di ricorso per la formulazione del motivo; usato come riferimento per l'esposizione del motivo unico

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117 - 01

    Principio interpretativo secondo cui per la consumazione della rapina impropria non è necessario il pieno possesso della cosa sottratta; è sufficiente la sottrazione stessa, mentre l'intervento della vigilanza può impedire la successiva acquisizione di autonoma disponibilità ma non annulla la sottrazione

Massime di principio

  • Nella rapina impropria la consumazione può sussistere anche se l'agente non acquisisce pieno possesso materiale della cosa: rileva la sottrazione compiuta, non la successiva disponibilità autonoma
  • L'intervento del personale di vigilanza che impedisca la definitiva acquisizione della cosa non trasforma automaticamente il fatto in tentativo se la sottrazione è già avvenuta
  • L'abbandono successivo della refurtiva per fuggire non esclude la consumazione se è stato già compiuto l'atto di sottrazione e se sono stati dispiegati atti di violenza per assicurarsi l'impunità
  • Le doglianze già esaminate e ritenute infondate in sede di merito possono determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione
  • La declaratoria di inammissibilità comporta responsabilità per le spese e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

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