Sentenza n. 973/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio di titolo di viaggio per stranieri Prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Milano in data 3.10.2025 e notificato in data 27.10.2025 a mezzo PEC.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio di un titolo di viaggio per stranieri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Milano, sostenendo la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007 e della circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 48 del 31 ottobre 1961, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Ha dedotto che l'impossibilità di ottenere il passaporto dovesse essere valutata con riferimento alla possibilità di rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche del proprio Paese presenti in Italia, senza considerare la possibilità di ottenere il documento all'estero. Ha inoltre sostenuto che la disciplina sul titolo di viaggio dovesse applicarsi anche agli stranieri non titolari di protezione internazionale che si trovino nella medesima situazione, prospettando una disparità di trattamento e la lesione della libertà di circolazione e dei diritti dello straniero. L'Amministrazione ha rilevato che il ricorrente non era titolare dello status di protezione sussidiaria previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007, che la normativa ucraina consentiva comunque di ottenere il passaporto presso gli enti territoriali del Servizio statale per le migrazioni e che il ricorrente, quale titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, poteva recarsi nel Paese d'origine. Il ricorrente aveva inoltre rappresentato di essere ricercato dalle autorità del proprio Paese per renitenza alla leva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha interpretato l'art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007 come riferito esclusivamente al titolare dello status di protezione sussidiaria che abbia fondate ragioni ostative alla richiesta del passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza; poiché il ricorrente non possedeva tale status, la disposizione non era invocabile. Quanto alla circolare MAE n. 48 del 1961, il Collegio ha rilevato che essa subordina il rilascio del titolo alla prova dell'impossibilità di ottenere il passaporto e dell'assenza di pendenze verso la giustizia o di obblighi familiari. Il ricorrente, avendo dichiarato di essere ricercato nel proprio Paese per renitenza alla leva, non versava nella condizione prevista dalla circolare. Non sono stati ravvisati elementi per ritenere che tale pendenza avesse carattere persecutorio o discriminatorio. Il TAR ha inoltre considerato non contestata la precisazione della Questura secondo cui la richiesta di protezione internazionale non sarebbe incompatibile con il permesso di soggiorno posseduto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007
quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri
La disposizione attribuisce il diritto al titolo di viaggio allo straniero che sia titolare dello status di protezione sussidiaria e si trovi nell'impossibilità di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza; il presupposto soggettivo è stato ritenuto indispensabile.
Circolare MAE n. 48 del 31 ottobre 1961
La concessione di detto documento potrà avere luogo, salvo i casi di urgente ed improrogabile necessità, solo dopo che l’interessato abbia provato di essere nell’impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese e di non avere pendenze verso la Giustizia od obblighi verso la famiglia
Per gli stranieri non qualificati come rifugiati politici, il rilascio del titolo richiede la prova dell'impossibilità di ottenere il passaporto e dell'assenza di pendenze verso la giustizia o di obblighi familiari; la pendenza riferita dal ricorrente è stata ritenuta ostativa.
art. 16 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela della libertà di circolazione, senza che il TAR ne abbia tratto una diversa soluzione della controversia.
art. 2 d.lgs. 286/1998
Invocato dal ricorrente a tutela dei diritti dello straniero, senza che il TAR ne abbia ravvisato una violazione determinante ai fini dell'annullamento.
Massime di principio
- L'art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007 consente il rilascio del titolo di viaggio per stranieri, in presenza di fondate ragioni ostative alla richiesta del passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, esclusivamente al titolare dello status di protezione sussidiaria.
- Per gli stranieri non titolari di protezione internazionale, il rilascio del titolo di viaggio secondo la circolare MAE n. 48 del 1961 presuppone la prova dell'impossibilità di ottenere il passaporto dalle autorità del Paese di cittadinanza e, salvo i casi di urgente e improrogabile necessità, l'assenza di pendenze verso la giustizia o di obblighi familiari.
- La mera sospensione dei servizi consolari nel territorio italiano non dimostra di per sé l'impossibilità assoluta di ottenere il passaporto, quando il documento possa essere richiesto attraverso altri uffici del Paese di cittadinanza; tuttavia, nel caso deciso, il rigetto è stato fondato anche sull'assenza del presupposto soggettivo e sulla sussistenza di una pendenza verso la giustizia del Paese d'origine.
- La pendenza giudiziaria o di polizia nel Paese d'origine non è automaticamente irrilevante ai fini del titolo di viaggio: in assenza di elementi che ne dimostrino il carattere persecutorio o discriminatorio, essa può integrare una condizione ostativa prevista dalla circolare MAE n. 48 del 1961.
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