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Parere

Parere n. 999/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-,-OMISSIS- contro Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di -OMISSIS-, per l’annullamento della nota di improcedibilita' paesaggistica della soprintendenza;

Giustizia amministrativa202400784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota della Soprintendenza prot. n. 4759 del 21 aprile 2023, recante dichiarazione di inapplicabilità dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004 e conseguente improcedibilità dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa a difformità nell'attività estrattiva.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha contestato la nota della Soprintendenza deducendo violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990 e dell'art. 167 d.lgs. 42/2004, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione si fosse limitata a richiamare per relationem la circolare MIC-DG ABAP n. 18/2022, senza valutare concretamente la modesta entità delle difformità: superficie inferiore a 417,10 mq, pari a circa l'1% dell'area autorizzata, volumetria difforme di 7.009,38 mc, pari a circa il 4,5% delle volumetrie assentite, e localizzazione integralmente interna all'area estrattiva autorizzata. La ricorrente ha inoltre lamentato l'omessa considerazione della qualificazione comunale delle difformità come variante non sostanziale ai sensi della l.r. Toscana n. 35/2015 e ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare nel merito la compatibilità paesaggistica, anziché dichiarare preliminarmente l'improcedibilità. Il Ministero ha opposto il ritardo di quasi tre anni nella trasmissione delle integrazioni documentali e ha sostenuto che l'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 prevede ipotesi tassative, non compatibili ordinariamente con attività estrattive che producano nuovi volumi o superfici.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. La motivazione della nota impugnata è stata giudicata congrua, poiché il richiamo alla circolare n. 18/2022 consentiva di individuare il principio secondo cui le variazioni volumetriche, salvo ipotesi praticamente prossime allo zero, impediscono l'attivazione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004. Il Collegio ha rilevato che la stessa disposizione ammette l'accertamento soltanto per lavori che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. Essendo incontestato che l'attività avesse prodotto un aumento di volumi, l'Amministrazione non avrebbe potuto procedere all'accertamento paesaggistico, anche a prescindere dalla circolare ministeriale. È stata inoltre esclusa la rilevanza, ai fini paesaggistici, della qualificazione delle opere come variante non sostanziale ai sensi della l.r. Toscana n. 35/2015, ritenuta riferibile esclusivamente ai profili edilizio-urbanistici ed estrattivi. Il parere ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

Osservazioni

Motivo unico - Motivazione per relationem e valutazione concreta

Il motivo è infondato. Il richiamo alla circolare MIC-DG ABAP n. 18/2022 è sufficiente a rendere comprensibile la ragione dell'improcedibilità, poiché la circolare esprime il principio secondo cui le variazioni volumetriche, salvo casi praticamente prossimi allo zero, non consentono l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004.

Art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 - Aumento di volumi

L'accertamento di compatibilità paesaggistica è ammissibile soltanto per lavori che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. Poiché nel caso concreto era incontestato l'aumento dei volumi, l'Amministrazione non avrebbe potuto procedere all'accertamento, indipendentemente dal contenuto della circolare.

Qualificazione come variante non sostanziale ai sensi della l.r. Toscana n. 35/2015

La qualificazione delle difformità come variante non sostanziale rileva esclusivamente sul piano edilizio-urbanistico ed estrattivo e non incide sulla distinta valutazione paesaggistica prevista dall'art. 167 d.lgs. 42/2004.

Norme richiamate

  • art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004

    L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica [...] per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.

    La disposizione individua ipotesi tassative di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica. La presenza di un aumento di volumi esclude l'ammissibilità della procedura.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento è stata ritenuta sufficiente anche mediante richiamo per relationem alla circolare ministeriale, poiché il richiamo rendeva comprensibile il criterio applicato e la ragione dell'improcedibilità.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo al principio di buon andamento non conduce all'annullamento, non risultando viziata la motivazione dell'atto impugnato.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il Ministero ne ha invocato la violazione in relazione al ritardo della ricorrente nella trasmissione delle integrazioni documentali; il Collegio non ha fondato espressamente su tale profilo la decisione.

  • art. 2 l. 241/1990

    Il Ministero ha richiamato la disciplina della durata del procedimento in relazione al ritardo nel deposito delle integrazioni; il profilo non risulta decisivo nella motivazione conclusiva.

  • Circolare MIC-DG ABAP n. 18/2022

    È stata ritenuta correttamente richiamata dalla Soprintendenza quale espressione del criterio per cui le variazioni volumetriche, salvo casi pressoché irrilevanti, impediscono l'accertamento di compatibilità paesaggistica per attività estrattive.

  • Parere dell'Ufficio Legislativo del MIC prot. n. 2770 del 2 febbraio 2022

    Ha affermato in linea generale l'inammissibilità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per le attività estrattive, ammettendo soltanto casi residuali, limitatissimi e di impatto pressoché nullo; il parere è stato recepito dalla circolare n. 18/2022.

  • art. 23 l.r. Toscana n. 35/2015

    La qualificazione della difformità come variante non sostanziale opera sul piano estrattivo ed edilizio-urbanistico e non modifica i presupposti autonomi dell'accertamento paesaggistico ex art. 167 d.lgs. 42/2004.

Massime di principio

  • L'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 è escluso quando i lavori abbiano determinato la creazione di nuovi volumi o l'aumento di volumi legittimamente realizzati, anche se l'incremento è contenuto rispetto alle volumetrie complessivamente autorizzate.
  • Ai fini dell'art. 167 d.lgs. 42/2004, il dato decisivo è l'esistenza di un aumento volumetrico prodotto dall'intervento, non la sua qualificazione come variante non sostanziale secondo la disciplina edilizia, urbanistica o settoriale dell'attività estrattiva.
  • La motivazione di un provvedimento che dichiara l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'accertamento paesaggistico può essere fornita per relationem mediante richiamo a una circolare, quando il contenuto richiamato individui con chiarezza il criterio normativo e amministrativo applicato al caso.
  • La qualificazione di un intervento come variante non sostanziale ai sensi della normativa regionale estrattiva o edilizio-urbanistica non vincola l'Amministrazione nella distinta valutazione dei presupposti paesaggistici previsti dalla normativa statale di tutela.

Accertamento postumo della compatibilità paesaggistica per attività estrattiva

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società subentrata nella gestione di una cava contro la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. È stata impugnata la nota del 21 aprile 2023 con cui la Soprintendenza ha dichiarato inapplicabile l'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004 e, conseguentemente, improcedibile l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Vicenda amministrativa

Il Comune aveva rilevato difformità nell'attività estrattiva riguardanti una superficie inferiore a 417,10 mq, pari a circa l'1% dell'area autorizzata, e una volumetria di 7.009,38 mc, pari a circa il 4,5% delle volumetrie assentite. Le difformità erano collocate integralmente in area a destinazione estrattiva e il Comune le aveva qualificate come non costituenti variante sostanziale ai sensi della l.r. Toscana n. 35/2015.

Nel settembre 2020 era stata presentata istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004. La Soprintendenza aveva richiesto integrazioni documentali, trasmesse soltanto il 28 marzo 2023, dopo il subentro della nuova società nella gestione dell'azienda e nel procedimento. Nel frattempo, il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura del 2 febbraio 2022 e la successiva circolare MIC-DG ABAP n. 18/2022 avevano affermato l'inammissibilità generale dell'accertamento postumo per le attività estrattive, salvo casi residuali, limitatissimi e di impatto pressoché nullo.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990 e dell'art. 167 d.lgs. 42/2004, oltre all'eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto dei presupposti.

In particolare, ha sostenuto che la Soprintendenza avesse applicato meccanicamente la circolare n. 18/2022, senza verificare la concreta modestia delle difformità, la loro collocazione all'interno del perimetro autorizzato e la qualificazione comunale come variante non sostanziale. Secondo la ricorrente, l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare nel merito la compatibilità paesaggistica, anziché arrestare il procedimento con una dichiarazione di improcedibilità.

Posizione del Ministero

Il Ministero ha valorizzato il ritardo di quasi tre anni nella trasmissione delle integrazioni e ha sostenuto che l'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 prevede ipotesi tassative. Secondo la prospettazione ministeriale, l'attività estrattiva determina normalmente una modifica dell'assetto dei luoghi attraverso la creazione di superfici o volumi; soltanto casi del tutto residuali e di impatto pressoché nullo potrebbero rientrare nella procedura di accertamento.

Il Ministero ha inoltre sostenuto che la nota della Soprintendenza non costituisse un diniego nel merito, ma una dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, e che fosse pertanto sufficiente la motivazione per relationem alla circolare. La qualificazione regionale delle difformità come variante non sostanziale sarebbe stata irrilevante sotto il profilo paesaggistico.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato. Il richiamo alla circolare n. 18/2022 è stato giudicato idoneo a motivare il provvedimento, poiché la circolare enuncia chiaramente il criterio secondo cui le variazioni volumetriche, salvo che siano praticamente prossime allo zero, impediscono l'attivazione dell'accertamento paesaggistico previsto dall'art. 167 d.lgs. 42/2004.

Il Collegio ha attribuito rilievo decisivo al dato normativo contenuto nel comma 4 dell'art. 167, secondo cui l'accertamento è possibile soltanto per lavori che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. Poiché nel caso concreto era incontestato l'aumento dei volumi, l'Amministrazione non avrebbe potuto procedere all'accertamento della compatibilità paesaggistica, anche indipendentemente dalla circolare ministeriale.

La Sezione ha poi escluso che potesse assumere rilievo la circostanza che le difformità fossero state qualificate come variante non sostanziale ai sensi della l.r. Toscana n. 35/2015. Tale qualificazione opera esclusivamente sul piano edilizio-urbanistico ed estrattivo e non incide sulla distinta disciplina statale in materia di tutela paesaggistica.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. La nota della Soprintendenza è stata ritenuta legittima sia quanto alla motivazione per relationem sia quanto alla conclusione di improcedibilità, poiché l'aumento volumetrico escludeva in radice l'applicabilità dell'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizione

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