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Sentenza

Sentenza n. 211/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento 1) del regolamento civico per l’istituzione del canone di concessione patrimoniale non ricognitorio, approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 28 agosto 2015 e conosciuto unitamente alla nota prot. n. 58175 del 31 ottobre 2016, recante invito al pagamento di quanto dovuto nell’anno in corso per occupazione del sottosuolo e soprassuolo con impedimento e limitazione della fruizione pubblica della sede viaria; 2) della deliberazione giuntale n. 229 del 20 luglio 2016, con cui è stato differito il termine di pagamento del canone de quo al 31 ottobre 2016; 3) deliberazione giuntale n. 152 del 28 aprile 2016, con cui sono state confermate per l’anno 2016 le tariffe approvate unitamente al regolamento di cui al punto 1).

Giustizia amministrativa201700012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: regolamento comunale istitutivo del canone di concessione patrimoniale non ricognitorio, deliberazioni sulle tariffe e sui termini di pagamento, nonché relativi atti applicativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore di rete)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il regolamento comunale istitutivo del canone di concessione patrimoniale non ricognitorio, la deliberazione che ne ha confermato le tariffe per il 2016 e quella che ha differito il termine di pagamento, contestando anche la nota con cui il Comune aveva richiesto il pagamento mediante quindici avvisi. Ha dedotto: violazione degli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 67 del d.P.R. n. 495/1992, dei principi di irretroattività, legalità, certezza del diritto e legittimo affidamento, nonché eccesso di potere, sostenendo che il regolamento fosse stato adottato in assenza del decreto ministeriale previsto per la determinazione del limite massimo del canone; che il prelievo avrebbe dovuto essere determinato mediante singoli provvedimenti concessori e in relazione alle caratteristiche concrete di ciascuna occupazione; che non potessero essere assoggettati al canone tratti di suolo non occupati, fasce di rispetto, concessioni permanenti o aree private gravate da uso pubblico; e che il canone non potesse colpire indistintamente anche le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 52 e 63 del d.lgs. n. 446/1997 e del principio di legalità, lamentando la duplicazione del prelievo rispetto a TOSAP/COSAP. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento e lesione dell'affidamento, poiché il Comune aveva affermato genericamente che tutte le occupazioni comportassero impedimento o limitazione della fruizione della sede viaria, senza accertamenti specifici.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune, rilevando che l'oggetto principale dell'impugnazione era il regolamento comunale e gli atti generali sulle tariffe e sui termini di pagamento, non i singoli avvisi di pagamento. Questi ultimi, quali atti applicativi, sarebbero comunque venuti meno per effetto dell'annullamento degli atti presupposti. Nel merito, il primo motivo è stato accolto: il canone non ricognitorio previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 285/1992 costituisce il corrispettivo per la sottrazione del suolo stradale all'uso pubblico ed è dovuto soltanto per l'occupazione della sede stradale, non anche del sottosuolo. È quindi illegittima l'assoggettabilità indistinta al prelievo di ogni occupazione di suolo e soprassuolo effettuata dal concessionario di pubblico servizio; l'occupazione del soprassuolo funzionale all'installazione e al mantenimento dell'infrastruttura di rete è tendenzialmente gratuita. È stato accolto anche il secondo motivo: per i concessionari di servizi pubblici, l'art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 prevede un regime forfetario di TOSAP/COSAP e impone di detrarre gli altri canoni previsti dalla legge e riscossi per la medesima occupazione, salvo quelli connessi a prestazioni di servizi. TOSAP/COSAP costituisce pertanto la misura massima complessiva dell'onere dovuto per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, sicché il Comune non può aggiungere il canone non ricognitorio per la medesima occupazione. La fondatezza assorbente dei primi due motivi ha esonerato il Collegio dall'esaminare il terzo. Il ricorso è stato accolto integralmente, con annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune al pagamento di 3.000 euro di spese, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    costituisce sostanzialmente il corrispettivo che viene posto a carico dell’occupante in correlazione alla sottrazione del suolo stradale all’uso pubblico

    Il canone non ricognitorio è dovuto in relazione alla sottrazione del suolo stradale all'uso pubblico e riguarda le occupazioni della sede stradale, non quelle del sottosuolo; l'occupazione del soprassuolo per infrastrutture di rete è tendenzialmente gratuita.

  • art. 25 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Richiamato tra i parametri normativi concernenti l'uso e l'occupazione delle sedi stradali.

  • art. 67 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    Richiamato dalla ricorrente quale disposizione applicabile alla determinazione del canone per l'occupazione delle sedi stradali.

  • art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi

    Per i concessionari di servizi pubblici, il regime forfetario di TOSAP/COSAP rappresenta la misura massima complessiva dell'onere per la medesima occupazione; non è consentito cumulare ulteriori canoni, salvo quelli connessi a prestazioni di servizi.

  • art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato quale base normativa della disciplina comunale dei tributi e dei canoni locali e del principio di legalità del prelievo.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato per la censura, non esaminata nel merito per l'assorbente accoglimento degli altri motivi, relativa al difetto di motivazione degli atti applicativi.

Massime di principio

  • Il canone non ricognitorio previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 285/1992 ha natura di corrispettivo per la sottrazione della sede stradale all'uso pubblico e non può essere applicato indistintamente a ogni occupazione di suolo, sottosuolo e soprassuolo posta in essere dal concessionario di un pubblico servizio.
  • L'occupazione del soprassuolo funzionale all'installazione e al mantenimento delle infrastrutture di rete di un concessionario di pubblico servizio è tendenzialmente gratuita e non può essere assoggettata automaticamente al canone non ricognitorio.
  • Per i concessionari di servizi pubblici, la TOSAP/COSAP determinata secondo il regime forfetario previsto dall'art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 costituisce la misura massima complessiva dell'onere dovuto per la medesima occupazione di spazi o aree pubbliche; non è quindi cumulabile con ulteriori canoni, salvo quelli connessi a prestazioni di servizi.
  • Quando l'impugnazione è diretta contro un regolamento comunale e gli atti generali sulle tariffe e sui termini di pagamento, la giurisdizione amministrativa permane anche se sono stati impugnati o prodotti gli atti applicativi, i quali vengono meno per effetto dell'annullamento degli atti presupposti.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniRegolamenti e atti amministrativi generaliGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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