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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44737/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio deciso in sede di rinvio (rideterminazione delle pene per plurimi reati: associazione mafiosa armata, traffico di stupefacenti, detenzione e porto di armi, estorsioni, reati contro il patrimonio ecc.). Le censure principali riguardavano: 1) la sproporzione e la mancata motivazione degli aumenti per continuazione rispetto ai massimi edittali di singoli reati; 2) la mancata applicazione di attenuanti per i reati "satellite" già riconosciute per il reato principale; 3) presunta reformatio in peius per mancata conservazione di un'attenuante speciale in relazione a un reato assorbito; 4) genericità della motivazione del giudice di merito circa la quantificazione della pena.

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati. La Corte di legittimità ha ritenuto che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientri nella discrezionalità del giudice di merito, richiedendo solo una motivazione sufficiente che evidenzi gli elementi rilevanti (pericolosità del soggetto, gravità concreta dei fatti, criteri dell'art. 133 c.p.). Le censure si sono risolte in generiche contestazioni "algebriche" della proporzione fra le pene edittali e gli aumenti applicati e quindi sono state ritenute indeducibili o infondate. È stato altresì chiarito che le circostanze attenuanti riferite a un reato assorbito non potevano essere riapplicate e che non è stata violata la regola sulla reformatio in peius. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nulla dovuto alle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina l'aumento di pena per continuazione; la Corte afferma che la quantificazione dell'aumento è esercizio discrezionale del giudice di merito, soggetto a controllo in sede di legittimità solo per eccesso di arbitrio o manifesta illogicità e purché sorretta da motivazione sufficiente.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, colpevolezza, antecedenti, personalità, ecc.). La Corte richiede che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti in applicazione di tali criteri, anche se in forma sintetica.

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    Norma richiamata in relazione ai reati associativi; la sentenza valuta ruolo e partecipazione ai fini della pena base.

  • art. 416-bis.1, comma 3 cod. pen.

    Richiamata come attenuante applicata al De Santis; la Corte rileva il prevalere delle attenuanti riconosciute rispetto alle aggravanti.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 e art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    Norme sul traffico di stupefacenti; la Corte precisa che l'attenuante speciale prevista dall'art. 74 per il fatto assorbito non è applicabile dopo l'assorbimento nel reato associativo, perché non vi è più condanna per il reato assorbito.

  • art. 7 d.l. n. 152/1991 (aggravante)

    Aggravante richiamata frequentemente; la sentenza tiene conto dell'aggravante nella determinazione delle pene, bilanciandola con attenuanti ove riconosciute.

  • legge n. 897 del 1967 (artt. 2, 4 e 7) e legge n. 895 del 1967 (artt. 4 e 7) (norme armi)

    Norme in materia di porto e detenzione di armi e relative aggravanti: la Corte considera la particolare gravità dei fatti in materia di armi nell'elenco dei motivi che giustificano gli aumenti per i capi relativi alle armi.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Richiamata nell'ambito delle imputazioni: la Corte ha valutato l'estorsione aggravata anche ai fini dell'aumento complessivo per continuazione.

  • art. 546 e art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamati in tema di motivazione e impugnazioni (violazione di legge): la Corte ha ritenuto che le doglianze sui vizi di motivazione fossero generiche e quindi indeducibili.

  • artt. 597 e 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Citate nella censura relativa all'obbligo del giudice di rinvio; la Corte ha ricordato i limiti della reformatio in peius e come essi siano stati rispettati.

Massime di principio

  • Le impugnazioni che censurano solo la misura della pena devono essere specifiche: la mera asserzione di "sproporzione matematica" tra massimi edittali e aumento per continuazione è generica e inammissibile.
  • La determinazione degli aumenti per continuazione è esercizio discrezionale del giudice di merito; è sufficiente una motivazione che indichi gli elementi ritenuti rilevanti (pericolosità, gravità concreta, criteri dell'art. 133 c.p.), non una spiegazione "algebrica" dell'esatto rapporto tra editti e aumento.
  • Le circostanze attenuanti riconosciute per un reato che viene poi assorbito non possono essere trasferite al calcolo della pena se quel reato non è più oggetto di condanna (l'attenuante speciale del reato assorbito non è più computabile).
  • Il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice di rinvio di rideterminare la pena per reati residui in misura superiore a quella originaria, purché non si superino i limiti stabiliti nel giudizio precedente (pena base o complessiva) e siano rispettati i vincoli giuridici.
  • Per ottenere l'annullamento o la riforma della quantificazione della pena in sede di legittimità è necessario dimostrare che la decisione di merito sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o carenza motivazionale rilevante e non meramente contestare la discrezionalità con argomentazioni generiche.
  • Le parti civili che partecipano a impugnazioni esclusivamente relative al trattamento sanzionatorio non acquisiscono, di regola, titolo a richiedere rifusione di spese se dall'eventuale accoglimento non deriverebbe pregiudizio per loro.

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