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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24039/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria alla pena di un anno di reclusione ed euro 600 di multa per frode informatica. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per asserita assoluta genericità dei motivi, ritenendo che l'unico motivo contenesse affermazioni apodittiche e non si confrontasse con la motivazione di primo grado. Con il ricorso per cassazione la difesa ha denunciato vizio di motivazione dell'ordinanza di inammissibilità, sostenendo che l'appello censurava la mancanza di prova a fondamento della condanna e la genericità della motivazione del Tribunale, e che la specificità dei motivi va valutata in concreto, anche alla luce del fatto che la sentenza di primo grado sarebbe stata priva di una motivazione effettiva e avrebbe persino richiamato una fattispecie diversa da quella contestata.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che il principio di specificità dei motivi di appello impone il confronto con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata, ma che tale onere non può essere applicato in modo meramente formale quando la sentenza di primo grado sia priva di una motivazione in senso proprio o presenti motivazione solo apparente. Nel caso concreto, il Tribunale aveva fornito una motivazione meramente astratta e persino riferita a una diversa fattispecie (truffa ex art. 640 c.p. anziché frode informatica ex art. 640-ter c.p.), senza analizzare gli elementi costitutivi del reato, il fatto storico e le prove. I motivi di appello, così come riportati nel ricorso, individuavano invece un punto specifico da riesaminare, ossia l'attribuzione soggettiva del fatto e il mancato esame di specifici elementi probatori. Per questo l'ordinanza di inammissibilità è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi presuppone una valutazione non meramente formale, da compiersi in relazione al contenuto della decisione impugnata.

  • art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

    la mancanza di specificità dei motivi di appello ricorre quando, per ciascuna richiesta, non siano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto del provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione.

  • art. 640-ter c.p.

    norma incriminatrice contestata nel processo di merito per frode informatica.

  • art. 640 c.p.

    richiamato dal Tribunale in modo improprio e astratto, quale fattispecie diversa da quella contestata.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01

    l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non siano esplicitati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione della sentenza.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    ha recepito il principio di diritto sulle specificità dei motivi di appello, introducendo il comma 1-bis nell'art. 581 c.p.p.

Massime di principio

  • L'appello è inammissibile per difetto di specificità solo quando l'impugnante non enunci criticamente, in modo puntuale, le ragioni di fatto o di diritto poste a base della decisione impugnata; l'onere di specificità cresce in proporzione alla chiarezza e completezza della motivazione di primo grado.
  • Se la sentenza impugnata è priva di motivazione in senso proprio o contiene una motivazione meramente apparente, non può pretendersi dall'appellante un confronto analitico con argomentazioni che non esistono; è sufficiente censurare la carenza assoluta di motivazione e indicare il punto da riesaminare.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello non può essere fondata su un'applicazione meramente formale del requisito di specificità, dovendo il giudice verificare concretamente il contenuto della decisione di primo grado e la reale portata dei motivi di gravame.
  • Quando il giudice di primo grado ometta di ricostruire il fatto storico, di esaminare gli elementi costitutivi del reato contestato e di valutare le prove, l'impugnazione che denunci tali carenze non è generica, ma individua un vizio specifico della sentenza.
  • Il richiamo a una fattispecie incriminatrice diversa da quella contestata può denotare una motivazione inesistente o apparente e incidere sulla valutazione della specificità dei motivi di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFrode informatica
RamiProcesso penaleReati informatici
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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