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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45237/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere per tentato omicidio e per detenzione/porto di arma clandestina. Il ricorrente censura: 1) vizio di motivazione sui gravi indizi del dolo di omicidio contestando l'attendibilità della vittima e sostenendo l'assenza di volontà omicida; 2) vizio di motivazione sulla qualificazione dell'aggravante della premeditazione, desunta solo dall'occultamento dell'arma; 3) vizio di motivazione rispetto al reato satellite di porto/detenzione di arma clandestina, ritenuto inesistente per la mancata registrazione e per l'abrogazione del catalogo delle armi; 4) vizio di valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo che l'indagato, incensurato, si era autodenunciato e non aveva legami criminali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: i gravi indizi del dolo di omicidio sono desumibili dalle modalità dell'azione (appostamento, obbligo a fermarsi, spari ad altezza d'uomo, numero dei colpi, fuoco esaurito sull'arma). Il secondo motivo (premeditazione) è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo irrilevante sulla legittimità della misura cautelare; il terzo motivo (reato di arma clandestina) è inammissibile perché non proposto avanti al tribunale del riesame; il quarto motivo sulle esigenze cautelari è infondato: la Corte ha ritenuto corretto valutare negativamente la prognosi di spontanea osservanza delle prescrizioni nonostante l'autodenuncia, alla luce della pericolosità e dell'accesso all'arma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la redazione dei motivi in cassazione ai termini strettamente necessari; richiamata come criterio procedurale per la esposizione dei motivi in sede di legittimità.

  • art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. richiamato dall'art. 303, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Usato per spiegare la durata della custodia cautelare in fase di indagini preliminari: il reato di tentato omicidio rientra tra quelli che giustificano termini più lunghi di custodia cautelare.

  • art. 56, comma 2, terzo periodo, c.p.

    Richiamato in relazione alla riduzione di pena per il tentativo e al calcolo della pena massima rilevante ai fini dell'applicazione della misura cautelare.

  • art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per censure non dedotte nei motivi di appello/giudizio precedente; applicata per escludere il motivo relativo al reato di arma clandestina non sollevato davanti al tribunale del riesame.

  • art. 569 e art. 609, comma 2, c.p.p.

    Citate come limiti alle eccezioni all'inammissibilità; la sentenza ricorda che le cause di ammissibilità previste da tali articoli sono le sole eccezioni al principio di preclusione.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato implicitamente rispetto alle esigenze cautelari: la valutazione della misura deve considerare la necessità di prevenzione e la pericolosità sociale, cui la custodia in carcere può rispondere.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente alla luce del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di tentato omicidio, l'animus necandi può essere desunto dalle modalità concrete dell'azione (appostamento, volontà di costringere la vittima a fermarsi, direzione e altezza dei colpi, numero dei colpi sparati, esaurimento del caricatore) anche in assenza di ammissioni esplicite.
  • La qualificazione dell'aggravante della premeditazione può risultare irrilevante ai fini di impugnazioni "de libertate" se la sua eliminazione non inciderebbe sulla legittimità o sulla durata della misura cautelare; in tali casi il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
  • Censure nuove non sollevate davanti al giudice del riesame sono inammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., salvo le eccezioni tassative previste dagli articoli richiamati; è quindi cruciale sollevare tutte le questioni rilevanti già nel giudizio di merito.
  • L'autodenuncia o la spontanea costituzione presso le autorità è un elemento valutabile ma non determinante; il giudice cautelare valuta la prognosi di spontanea osservanza delle prescrizioni e può preferire la custodia in carcere se emergono indici di pericolosità o incapacità di autocontrollo.
  • La presenza di una matricola sull'arma o la circostanza che non risulti registrata non escludono, di per sé, l'ipotesi che l'arma sia stata ottenuta tramite canali illeciti; la qualificazione di "arma clandestina" può essere valutata anche alla luce della mancata denuncia o registrazione.
  • Nella scelta della misura cautelare il giudice pone particolare rilievo alla pericolosità sociale, alla modalità e continuità della condotta e alla possibilità concreta di contenere il rischio attraverso misure meno afflittive.

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