Cassazione Penale, Sentenza n. 45237/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere per tentato omicidio e per detenzione/porto di arma clandestina. Il ricorrente censura: 1) vizio di motivazione sui gravi indizi del dolo di omicidio contestando l'attendibilità della vittima e sostenendo l'assenza di volontà omicida; 2) vizio di motivazione sulla qualificazione dell'aggravante della premeditazione, desunta solo dall'occultamento dell'arma; 3) vizio di motivazione rispetto al reato satellite di porto/detenzione di arma clandestina, ritenuto inesistente per la mancata registrazione e per l'abrogazione del catalogo delle armi; 4) vizio di valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo che l'indagato, incensurato, si era autodenunciato e non aveva legami criminali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: i gravi indizi del dolo di omicidio sono desumibili dalle modalità dell'azione (appostamento, obbligo a fermarsi, spari ad altezza d'uomo, numero dei colpi, fuoco esaurito sull'arma). Il secondo motivo (premeditazione) è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo irrilevante sulla legittimità della misura cautelare; il terzo motivo (reato di arma clandestina) è inammissibile perché non proposto avanti al tribunale del riesame; il quarto motivo sulle esigenze cautelari è infondato: la Corte ha ritenuto corretto valutare negativamente la prognosi di spontanea osservanza delle prescrizioni nonostante l'autodenuncia, alla luce della pericolosità e dell'accesso all'arma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la redazione dei motivi in cassazione ai termini strettamente necessari; richiamata come criterio procedurale per la esposizione dei motivi in sede di legittimità.
art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. richiamato dall'art. 303, comma 1, lett. c) c.p.p.
Usato per spiegare la durata della custodia cautelare in fase di indagini preliminari: il reato di tentato omicidio rientra tra quelli che giustificano termini più lunghi di custodia cautelare.
art. 56, comma 2, terzo periodo, c.p.
Richiamato in relazione alla riduzione di pena per il tentativo e al calcolo della pena massima rilevante ai fini dell'applicazione della misura cautelare.
art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per censure non dedotte nei motivi di appello/giudizio precedente; applicata per escludere il motivo relativo al reato di arma clandestina non sollevato davanti al tribunale del riesame.
art. 569 e art. 609, comma 2, c.p.p.
Citate come limiti alle eccezioni all'inammissibilità; la sentenza ricorda che le cause di ammissibilità previste da tali articoli sono le sole eccezioni al principio di preclusione.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato implicitamente rispetto alle esigenze cautelari: la valutazione della misura deve considerare la necessità di prevenzione e la pericolosità sociale, cui la custodia in carcere può rispondere.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente alla luce del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di tentato omicidio, l'animus necandi può essere desunto dalle modalità concrete dell'azione (appostamento, volontà di costringere la vittima a fermarsi, direzione e altezza dei colpi, numero dei colpi sparati, esaurimento del caricatore) anche in assenza di ammissioni esplicite.
- La qualificazione dell'aggravante della premeditazione può risultare irrilevante ai fini di impugnazioni "de libertate" se la sua eliminazione non inciderebbe sulla legittimità o sulla durata della misura cautelare; in tali casi il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Censure nuove non sollevate davanti al giudice del riesame sono inammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., salvo le eccezioni tassative previste dagli articoli richiamati; è quindi cruciale sollevare tutte le questioni rilevanti già nel giudizio di merito.
- L'autodenuncia o la spontanea costituzione presso le autorità è un elemento valutabile ma non determinante; il giudice cautelare valuta la prognosi di spontanea osservanza delle prescrizioni e può preferire la custodia in carcere se emergono indici di pericolosità o incapacità di autocontrollo.
- La presenza di una matricola sull'arma o la circostanza che non risulti registrata non escludono, di per sé, l'ipotesi che l'arma sia stata ottenuta tramite canali illeciti; la qualificazione di "arma clandestina" può essere valutata anche alla luce della mancata denuncia o registrazione.
- Nella scelta della misura cautelare il giudice pone particolare rilievo alla pericolosità sociale, alla modalità e continuità della condotta e alla possibilità concreta di contenere il rischio attraverso misure meno afflittive.
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