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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30594/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito della revoca dell'agevolazione prima casa riconosciuta per l'acquisto di un appartamento. L'ufficio ha ritenuto che il beneficio non spettasse perché l'immobile sarebbe stato acquistato in regime di comunione legale con il coniuge, il quale non avrebbe trasferito la residenza nel Comune dell'immobile. La contribuente ha contestato sia la ricostruzione del regime proprietario sia la decadenza dal beneficio, sostenendo che il bene fosse personale, che la disciplina applicabile fosse quella tedesca quanto ai rapporti patrimoniali tra coniugi e, in ogni caso, che il requisito della residenza fosse soddisfatto o non richiedesse il trasferimento di entrambi i coniugi. In cassazione ha proposto quattro motivi: motivazione apparente/illogica ex art. 132 c.p.c.; violazione delle norme di diritto internazionale privato (l. n. 218/1995); omesso esame di un fatto decisivo relativo alla sufficienza della residenza di un solo coniuge; violazione delle norme su famiglia e residenza familiare e sulla disciplina dell'agevolazione prima casa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di rinvio meramente apparente e comunque errata nel punto decisivo relativo al requisito della residenza. Ha affermato che, se l'acquisto era personale, non era necessario il trasferimento di residenza del coniuge; se invece l'acquisto fosse stato in comunione legale, bastava il trasferimento di residenza di uno dei coniugi, poiché il requisito va riferito alla famiglia e alla residenza familiare. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di liquidazione. Le questioni residue, incluso il profilo di diritto internazionale privato, sono state dichiarate assorbite. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    motivo ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

    La Corte richiama il principio secondo cui la motivazione è censurabile in cassazione solo se manca in modo assoluto, è apparente, presenta un contrasto irriducibile o risulta perplessa e obiettivamente incomprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente il mero controllo sulla sufficienza della motivazione.

  • art. 12 preleggi

    alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 384 c.p.c.

    lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ.

    Consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 111, comma secondo, Cost.

    ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost.

    Giustifica, in chiave di economia processuale, la decisione nel merito da parte della Corte quando possibile.

  • art. 177 c.c.

    bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c.

    È richiamato per spiegare l'ipotesi di acquisto in comunione legale tra coniugi.

  • art. 143 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 144 cod. civ.

    Richiamato nel motivo relativo alla nozione di residenza familiare e ai rapporti tra coniugi.

  • art. 144 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 144 cod. civ.

    Richiamato nel motivo relativo alla nozione di residenza familiare e ai rapporti tra coniugi.

  • art. 1362 codice civile tedesco

    art. 1362 del Codice civile tedesco

    La ricorrente lo invocava per sostenere una comunione differita delle acquisizioni patrimoniali tra coniugi; la Corte però non affronta il merito della questione perché assorbita.

  • art. 29 l. 218/1995

    Richiamato nel motivo sulla legge applicabile ai rapporti personali fra coniugi; la questione è assorbita dall'accoglimento del ricorso.

  • art. 30 l. 218/1995

    Richiamato nel motivo sulla legge applicabile ai rapporti personali fra coniugi; la questione è assorbita dall'accoglimento del ricorso.

  • L. 118/1985

    Richiamata nel quarto motivo insieme alle norme sulla residenza familiare; la Corte decide sulla base del principio giurisprudenziale relativo all'agevolazione prima casa.

  • art. 1 d.P.R. 131/1986

    Richiamato nel quarto motivo in tema di imposta di registro e agevolazione prima casa.

Massime di principio

  • In tema di agevolazione prima casa, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia e non necessariamente a ciascun coniuge singolarmente.
  • Se l'acquisto è in comunione legale tra coniugi, è sufficiente che uno dei componenti del nucleo familiare trasferisca la residenza nel Comune dell'immobile per evitare la decadenza dal beneficio.
  • Se l'acquisto è a titolo personale, il trasferimento di residenza del coniuge non acquirente è irrilevante ai fini del mantenimento dell'agevolazione.
  • La motivazione è solo apparentemente sufficiente quando contiene affermazioni tra loro incompatibili o non consente di comprendere la ratio della decisione; tale vizio integra anomalia motivazionale denunciabile in cassazione.
  • Quando la sentenza impugnata è affetta da motivazione apparente e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare nel merito.
  • Le questioni ulteriori o incompatibili con la ratio decisoria, ivi comprese quelle di diritto internazionale privato, restano assorbite se la causa può essere definita sulla base della sola questione decisiva risolta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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