Sentenza n. 5285/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, richiesto con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, depositati in data 14.06.2023 (per denunciare ulteriori vizi): - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, negli estremi non conosciuta; - del provvedimento n. DPF/121 del 13 dicembre 2022 del Direttore del dipartimento Sanità della Regione Abruzzo – ufficio supporto, affari generali e legali, avente ad oggetto “D.M. 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”; - dell'allegato A del provvedimento n. DPF/121/2022; - della deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22 agosto 2019, recante: “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017 e 2018” dell'ASL Avezzano Sulmona dell'Aquila; - della deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14 novembre 2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557” dell'ASL Avezzano Sulmona dell'Aquila; - della deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 13 agosto 2019, recante: “Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” dell'ASL Lanciano Vasto Chieti; - della deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14 novembre 2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557” dell'ASL Lanciano Vasto Chieti; - della deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22 agosto 2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9” dell'ASL Pescara; - della deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14 novembre 2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557” dell'ASL Pescara; - della deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22 agosto 2019, recante: “Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e s.m.i. – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017- 2018” dell'ASL Teramo; - della deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14 novembre 2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557” dell'ASL Teramo; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 (doc. 6 – Intesa CSR 14 settembre 2022) e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR (doc. 7 – Intesa 213 CSR); nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell'art. 1, comma 131, lett. b) della L. n. 228/2012, dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 del TFUE; e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali, regionali e delle ASL concernenti la determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici nel periodo 2015-2018 e la richiesta di ripiano mediante il meccanismo del payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, una circolare ministeriale, il provvedimento della Regione Abruzzo e le deliberazioni delle ASL abruzzesi concernenti la certificazione e ricognizione del fatturato dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Sono stati dedotti vizi propri degli atti impugnati e l'illegittimità derivata dalla disciplina legislativa del payback, con richiesta di rimessione alla Corte costituzionale e, in subordine, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. È stata inoltre proposta domanda di accesso documentale agli atti relativi alla quantificazione della spesa regionale e degli oneri di ripiano posti a carico della società. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025. La società ha dichiarato di avere versato alla Regione Abruzzo il 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito, le questioni di legittimità costituzionale, il rinvio pregiudiziale europeo e la domanda di accesso. Il versamento della quota ridotta del 25 per cento previsto dallo ius superveniens ha reso sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento degli atti impugnati e ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione. Il giudice ha distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede un integrale soddisfacimento dell'interesse azionato per effetto dell'attività successiva della pubblica amministrazione, mentre la prima ricorre anche quando un fatto sopravvenuto renda inutile la pronuncia di annullamento o quando la parte dichiari di non avere più interesse. Nel caso concreto non risultavano inoltre compiuti gli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina il meccanismo del payback e gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici in relazione al superamento dei tetti di spesa.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
La novella consente di definire gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi dovuti e rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento degli atti impugnati quando tale versamento sia effettuato.
art. 22 l. 241/1990
Fondava la domanda di accesso documentale agli atti relativi alla quantificazione della spesa regionale e degli oneri di ripiano; tale domanda non è stata esaminata per il sopravvenuto difetto di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È stato applicato per la celebrazione da remoto della camera di consiglio.
art. 64 c.p.a.
Era richiamato dalla ricorrente a fondamento dell'ordine di esibizione della documentazione richiesta in accesso, ma la relativa domanda non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando un atto o un fatto successivo renda sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato, anche se non vi è un integrale soddisfacimento dell'interesse azionato da parte dell'amministrazione.
- La cessazione della materia del contendere ricorre soltanto quando l'attività successiva della pubblica amministrazione realizzi integralmente l'interesse sostanziale dedotto in giudizio; essa si distingue dall'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, che può derivare anche dalla mera inutilità sopravvenuta della decisione.
- Quando il ricorrente dichiara di avere eseguito una disciplina sopravvenuta che estingue o riduce l'obbligazione oggetto del giudizio, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e assorbire le questioni di merito, costituzionali ed europee nonché le domande accessorie divenute prive di utilità.
- La decisione di rito fondata sul sopravvenuto difetto di interesse consente la compensazione integrale delle spese quando la complessità della materia e le circostanze della definizione del giudizio la giustifichino.
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