Sentenza n. 1068/2026 - Catania, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. II, n. 2560/2023, pubblicata il 25.08.2023, resa nel giudizio n. 13/2018 R.G., non appellata e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. II, n. 2560/2023, relativa all'occupazione illegittima di un fondo
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi del proprietario del fondo hanno proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 2560/2023, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato l'occupazione illegittima del fondo e condannato la Città Metropolitana di Messina, in via alternativa, alla restituzione del bene previa riduzione in pristino oppure alla sua acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, entro sessanta giorni, nonché il Comune di Militello Rosmarino al risarcimento del danno per il periodo di occupazione ad esso imputabile. Le amministrazioni non hanno adottato alcuna determinazione entro il termine assegnato. I ricorrenti hanno sostenuto che, per effetto dell'inerzia, la facoltà di scegliere tra restituzione e acquisizione sanante si fosse trasferita a loro quali creditori, richiamando la disciplina civilistica dell'art. 1287 c.c.
La decisione
Il TAR ha accertato l'inottemperanza, pacifica e documentalmente provata, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2560/2023. Ha però escluso che l'inerzia dell'amministrazione trasferisca ai privati creditori la scelta tra restituzione del bene e acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Tale scelta costituisce esercizio di potere discrezionale amministrativo e richiede la comparazione tra l'interesse pubblico alla conservazione dell'opera e l'interesse privato alla restituzione del bene; non trova quindi applicazione l'art. 1287 c.c. La facoltà di scelta permane in capo all'amministrazione. Il ricorso è stato comunque accolto: la Città Metropolitana di Messina è stata ordinata a determinarsi entro trenta giorni e a compiere gli atti conseguenti, compresa la liquidazione e il pagamento delle somme dovute secondo il giudicato; il Comune di Militello Rosmarino è stato ordinato a liquidare e pagare entro lo stesso termine il risarcimento dovuto. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Messina, o un suo delegato, con il compito di esercitare in via sostitutiva la discrezionalità amministrativa e completare l'esecuzione entro i successivi centoventi giorni. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
L'acquisizione sanante costituisce un'alternativa alla restituzione del bene, la cui scelta implica l'esercizio di una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, fondata sulla comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
art. 1287 c.c.
La disciplina civilistica sulla scelta tra prestazioni alternative non si applica alla scelta tra restituzione e acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, poiché tale scelta è espressione di potere discrezionale amministrativo.
Massime di principio
- La scelta tra la restituzione di un bene illegittimamente occupato e la sua acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 è espressione di potere discrezionale della pubblica amministrazione e richiede la comparazione tra l'interesse pubblico alla conservazione dell'opera e l'interesse privato alla restituzione del bene.
- L'inerzia dell'amministrazione nell'esercizio della scelta tra restituzione e acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non trasferisce tale facoltà al privato creditore e non consente l'applicazione dell'art. 1287 c.c.
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora l'amministrazione persista nell'inerzia rispetto a un giudicato che le impone di scegliere tra restituzione e acquisizione sanante, il giudice può nominare un commissario ad acta, incaricandolo di esercitare in via sostitutiva la medesima discrezionalità e di adottare gli atti conseguenti.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare alle amministrazioni inadempienti un nuovo termine perentorio e prevedere, per l'ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta al fine di assicurare la completa esecuzione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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