Sentenza n. 253/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - dell'ordinanza Prot. n. Z1.2021.003813 del 21.09.2021 di Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali, Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio Idrico, con la quale sono state respinte le osservazioni della società Colleoni Fortunato s.n.c. al PGRA 2021 per la modifica delle aree allagabili attualmente individuate; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, facendo espressa riserva di motivi aggiunti, ed in particolare, per quanto occorrer possa, della nota dell'Autorità di Bacino Prot. n. 5356 del 06.07.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto la rinuncia valida ai sensi dell’art. 84 c.p.a., poiché l’atto era stato notificato e depositato e rispettava i requisiti formali previsti dalla norma. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: ordinanza regionale di rigetto delle osservazioni presentate per la modifica delle aree allagabili individuate dal PGRA 2021
Esito
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza della Regione Lombardia che aveva respinto le proprie osservazioni al Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021, chiedendo l’annullamento dell’atto e degli ulteriori atti connessi, tra cui una nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Prima dell’udienza di trattazione, la ricorrente ha notificato e depositato un atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
integra una valida rinunzia al ricorso, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., ricorrendo all’uopo i rigorosi requisiti formali ivi enumerati
La rinuncia al ricorso è valida quando rispetta i requisiti formali previsti dalla disposizione, inclusi notifica e deposito secondo quanto rilevato dal giudice.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Si impone, indi, la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La valida rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata e depositata nel rispetto dei requisiti formali previsti dall’art. 84 c.p.a. impone al giudice amministrativo di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
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