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Sentenza

Sentenza n. 3146/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso di primo grado liquidando le spese processuali in 500 euro per il carattere seriale della controversia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, ritenuta simbolica, incongrua e inferiore ai valori medi dei parametri ministeriali. Hanno dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, sostenendo l'inderogabilità dei minimi tariffari, nonché la violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell'art. 26 c.p.a., dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 6 CEDU e dei principi di tutela giurisdizionale effettiva ed equo processo. È stato inoltre dedotto il difetto assoluto di motivazione, poiché il TAR aveva giustificato la riduzione richiamando soltanto il carattere seriale della controversia. Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza e la liquidazione di 1.189 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello e riformato la sentenza di primo grado, rideterminando le spese del giudizio davanti al TAR in 800 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha chiarito che l'abrogazione delle tariffe professionali esclude l'esistenza di minimi tariffari legalmente inderogabili: i parametri ministeriali costituiscono criteri di riferimento e il giudice può discostarsene, purché motivi la liquidazione, soprattutto quando lo scostamento dai valori medi sia apprezzabile. L'unico limite normativo è costituito dall'art. 2233, comma 2, c.c., che impedisce la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale. Il TAR dispone di un'ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, ma, una volta pronunciata la condanna dell'amministrazione, non può giustificare una liquidazione manifestamente esigua con il solo richiamo alla serialità della controversia. Tale motivazione non integrava una valida compensazione parziale e la serialità, in presenza di una condotta amministrativa reiteratamente riconosciuta illegittima, non poteva operare automaticamente a favore dell'amministrazione. La liquidazione di 500 euro, manifestamente inferiore a quella presumibilmente necessaria per un ristoro concreto e non irrisorio, è stata ritenuta lesiva dell'effettività della tutela giurisdizionale. La richiesta di 1.189 euro non è stata integralmente accolta: l'importo è stato equitativamente fissato in 800 euro, considerando che la causa riguardava un'unica questione relativa all'esecuzione di una sentenza in materia di carta del docente. Le spese del grado d'appello sono state compensate per il parziale accoglimento e per la richiesta superiore all'importo riconosciuto.

Norme richiamate

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    i valori medi di cui alle tabelle allegate possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento

    I parametri ministeriali orientano la liquidazione giudiziale dei compensi, ma non costituiscono minimi tariffari inderogabili; lo scostamento apprezzabile deve essere motivato.

  • art. 5 D.M. n. 55/2014

    Impone di considerare, nella liquidazione, le caratteristiche, l'importanza, la difficoltà, il valore dell'affare, l'attività prestata, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione

    Costituisce l'unico limite normativo indicato dal Collegio alla discrezionalità giudiziale nella liquidazione, vietando somme simboliche e non decorose.

  • art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe professionali e, con esse, il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 13 l. n. 247/2012

    Prevede la pattuizione del compenso professionale e, in mancanza di determinazione scritta, la liquidazione giudiziale sulla base dei parametri ministeriali.

  • art. 24 Cost.

    La liquidazione di spese manifestamente irrisorie può incidere sull'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 113 Cost.

    La tutela contro gli atti della pubblica amministrazione deve essere effettiva; tale esigenza rileva anche nella concreta rifusione delle spese processuali.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il diritto a un ricorso effettivo osta a una liquidazione delle spese che risulti concretamente irrisoria rispetto all'attività difensiva necessaria.

  • art. 26 c.p.a.

    Disciplina la regolazione delle spese nel processo amministrativo, rimessa alla valutazione giudiziale nel rispetto dei criteri applicabili.

  • art. 91 c.p.c.

    Rileva quale criterio generale della condanna alle spese secondo soccombenza.

Massime di principio

  • L'abrogazione delle tariffe professionali elimina i minimi tariffari legalmente inderogabili; i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi costituiscono criteri di riferimento, dai quali il giudice può discostarsi motivatamente.
  • Quando condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, il giudice deve indicare i criteri della liquidazione se questa si discosta in modo apprezzabile dai valori medi dei parametri ministeriali.
  • La discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese non consente la liquidazione di somme meramente simboliche o non adeguate al decoro professionale, in violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c.
  • Il mero carattere seriale della controversia non giustifica, senza ulteriore motivazione, una liquidazione manifestamente esigua delle spese; la serialità può essere valutata nel caso concreto, ma non sostituisce la motivazione sulla misura della liquidazione.
  • Una liquidazione delle spese manifestamente inferiore a quanto necessario per un ristoro concreto e non irrisorio può compromettere l'effettività della tutela giurisdizionale garantita dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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