Sentenza n. 1964/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto di rigetto prot. 72 dell'istanza di rinnovo del Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dal Questore della Provincia di Caserta in data 21.05.2025 e notificato al ricorrente in data 10.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dal Questore di Caserta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato sulla pendenza di un procedimento penale per episodi di violenza domestica in danno della coniuge e su un'ordinanza cautelare del 2022 di sospensione provvisoria della responsabilità genitoriale. Ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali, l'illegittimità del diniego fondato sulla mera pendenza del procedimento penale, la risalenza dell'ordinanza cautelare, l'omessa istruttoria e valutazione attuale della propria pericolosità sociale, nonché l'omessa ponderazione della situazione familiare, del rapporto con le figlie minori, della stabile permanenza in Italia, dell'inserimento sociale e lavorativo, dei requisiti alloggiativi e dei redditi percepiti. Ha inoltre sostenuto che le condotte contestate riguardavano la coniuge separata e non le figlie minori, sicché l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe potuto incidere negativamente sul loro interesse.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che il giudizio di pericolosità sociale richiesto per il diniego del permesso di soggiorno costituisca espressione di discrezionalità amministrativa, ma debba essere fondato su una valutazione concreta e attuale dell'idoneità delle condotte a costituire una minaccia per la convivenza civile. La mera pendenza del procedimento penale, in assenza di una sentenza di condanna, e il richiamo a una misura cautelare risalente al 2022 non esoneravano l'Amministrazione dall'effettuare un'istruttoria aggiornata, anche sullo stato del procedimento penale. Il Questore avrebbe dovuto bilanciare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con la natura e l'intensità dei legami familiari, il superiore interesse delle figlie minori, la durata della permanenza in Italia, l'inserimento sociale e lavorativo, l'attività svolta, i redditi, i requisiti alloggiativi e i legami con il Paese d'origine. Dal provvedimento non emergeva alcuna compiuta valutazione della situazione familiare né la ragione per cui l'interesse all'unità familiare dovesse recedere rispetto alle esigenze di ordine pubblico. Il diniego era quindi viziato per violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, oltre che per insufficiente istruttoria e motivazione in ordine all'attualità e concretezza della pericolosità sociale. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale.
La disposizione individua ipotesi ostative collegate alla condanna per determinati reati; nel caso concreto non consentiva di prescindere dalla verifica della situazione effettiva, poiché le condotte contestate al ricorrente non risultavano accertate da una sentenza di condanna.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato… sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
Impone una valutazione individualizzata e attuale, con bilanciamento tra ordine e sicurezza pubblica e legami familiari, durata della permanenza, inserimento sociale e lavorativo, redditi e legami con il Paese d'origine.
art. 29 d.lgs. 286/1998
È richiamato dall'art. 5, comma 5, quale disposizione relativa al diritto al ricongiungimento familiare e ai familiari ricongiunti.
sentenza Corte costituzionale n. 202/2013
Secondo il richiamo operato dal TAR, condiziona l'esercizio del potere di diniego alla previa valutazione della natura e intensità dei legami familiari e del grado di inserimento sociale e lavorativo dello straniero.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno fondato sulla pericolosità sociale richiede una valutazione concreta e attuale dell'idoneità delle condotte dello straniero a costituire una minaccia per la convivenza civile; non è sufficiente il richiamo a fatti risalenti o alla mera pendenza di un procedimento penale senza un accertamento aggiornato della situazione.
- Nell'esercizio del potere previsto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, l'Amministrazione deve bilanciare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con la natura e l'effettività dei legami familiari, il superiore interesse dei figli minori, la durata del soggiorno, l'inserimento sociale e lavorativo, l'attività lavorativa, i redditi e i legami con il Paese d'origine.
- Un'ordinanza cautelare di sospensione della responsabilità genitoriale risalente nel tempo non può essere utilizzata senza una verifica dell'attualità della situazione familiare e della sua incidenza sulla pericolosità sociale dello straniero; è necessaria un'istruttoria aggiornata, compreso l'accertamento dello stato del procedimento penale eventualmente pendente.
- Il provvedimento di diniego è illegittimo se non esplicita le ragioni per cui i legami familiari, anche con figli minori temporaneamente separati dal genitore, debbano recedere rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
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