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Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 2132 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Imposta sul reddito - IRPEF - IRES - Accertamento del reddito con metodo sintetico - Art. 38 del Dpr 600/73 - Requisiti per l'applicabilità - Scostamento del reddito dichiarato da quello accertato per due periodi di imposta - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta, poiché l'Amministrazione finanziaria non poteva utilizzare validamente il metodo sintetico sulla base di uno scostamento riguardante una sola annualità. L'accertamento risulta quindi illegittimo per mancata dimostrazione del requisito temporale richiesto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'accertamento sintetico fondato sull'art. 38 del D.P.R. 600/1973, sostenendo che tale metodo non potesse essere applicato in assenza dello scostamento significativo tra il reddito dichiarato e quello accertato per almeno due periodi d'imposta. Secondo la decisione, la sola differenza riscontrata in un'unica annualità non è sufficiente a legittimare l'accertamento sintetico.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. 600/1973

    La norma disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche e, secondo la decisione, richiede che lo scostamento significativo tra reddito dichiarato e reddito accertato risulti per almeno due periodi d'imposta. Non è sufficiente lo scostamento riferito a una sola annualità.

Massime di principio

  • L'accertamento sintetico non può essere fondato esclusivamente su una differenza significativa rilevata in un unico periodo d'imposta, quando la disciplina applicabile richiede la verifica su almeno due annualità.
  • In caso di accertamento sintetico, il contribuente può contestare l'atto se l'Amministrazione non dimostra in modo puntuale sia l'entità dello scostamento sia la sua ricorrenza nei periodi d'imposta richiesti dalla legge.
  • La verifica dei presupposti temporali dell'accertamento è autonoma rispetto alla prova delle spese o degli elementi indicativi di capacità contributiva: anche elementi sostanziali rilevanti non bastano se manca il requisito delle annualità richieste.
  • La regola deve essere applicata tenendo conto della versione dell'art. 38 vigente per il periodo d'imposta interessato, poiché i requisiti dell'accertamento sintetico possono essere stati modificati nel tempo.

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