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Sentenza

Sentenza n. 2651/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 73/2025.

Giustizia amministrativa202505256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 73/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto l'accredito di 500 euro annui sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, notificata al Ministero il 31 luglio 2025 e divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare complessivamente 1.000 euro sulla carta elettronica del docente. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, che non ha documentato né allegato l'avvenuto pagamento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna del Ministero al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., quale penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, sulla base della documentazione prodotta e dell'assenza di prova o allegazione dell'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi eserciti le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo. È stata respinta la domanda di penalità di mora: l'astreinte è stata ritenuta manifestamente iniqua nel caso concreto, sia per la nomina del commissario ad acta, sia in considerazione delle circostanze del ritardo, riconducibili principalmente all'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta elettronica del docente. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale condanna della pubblica amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di applicare una penalità di mora, ma ne esclude l'uso quando risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative; la valutazione deve essere concreta e considerare anche la posizione del debitore pubblico e il rischio di locupletazioni eccessive o di sanzioni eccessivamente afflittive.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione coattiva nei confronti dell'amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    manifestamente iniquo; altre ragioni ostative

    La penalità di mora non deve essere applicata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; nel caso deciso, la nomina del commissario ad acta e la particolare mole del contenzioso seriale hanno escluso l'applicazione dell'astreinte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza da eseguire, secondo l'art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997.
  • L'inottemperanza al giudicato può essere accertata quando il creditore produca documentazione idonea a dimostrare la spettanza della prestazione e l'amministrazione non alleghi o documenti l'avvenuto adempimento.
  • In caso di accertata inerzia nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere esclusa quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche considerando l'intervento già disposto del commissario ad acta e le ragioni del ritardo dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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