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Sentenza

Sentenza n. 1446/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.559/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio.

Giustizia amministrativa202504332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva ordinato l'attribuzione di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esatta esecuzione della sentenza n. 559/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. Il giudicato aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere complessivamente euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. A fronte dell'inottemperanza, la ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e poi depositata in copia informatica, si limitava a conferire il mandato per un generico giudizio d'ottemperanza contro il Ministero innanzi al TAR, senza indicare la sede del giudice adito né gli estremi identificativi del giudicato da eseguire. È stata inoltre esaminata la questione dell'applicabilità dell'art. 73, comma 3, c.p.a., dell'eventuale sanabilità del vizio e dell'errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale valida. La procura richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. deve indicare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e ogni altro elemento utile a individuare la controversia. La procura generica può essere ritenuta sufficiente quando sia apposta materialmente in calce o a margine del ricorso, poiché il contesto documentale unitario consente di desumerne la specialità; tale eccezione non si applica, però, alla procura su foglio separato analogico successivamente trasformata in copia informatica e allegata al ricorso digitale. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 disciplina l'equiparazione telematica alla procura in calce quanto alla certificazione dell'autografia, ma non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi identificativi della specifica controversia. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la procura debba preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso e che il vizio non sia sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., trattandosi di requisito di ammissibilità necessario al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli orientamenti già esistenti, che la parte avrebbe potuto seguire adottando una condotta processuale prudenziale. Il TAR ha ritenuto non necessaria l'adozione dell'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente era assente alla camera di consiglio e tale assenza è stata interpretata come rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe quale disposizione processuale applicata per la definizione del giudizio.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale; la procura deve contenere elementi idonei a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Prevede l'obbligo di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio quando non siano già state oggetto di contraddittorio; secondo il TAR, tale avviso non è necessario se il difensore non è presente all'udienza o alla camera di consiglio.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione consente l'equiparazione telematica alla procura in calce quanto alla modalità di deposito e alla certificazione dell'autografia, ma non esonera la procura separata dall'indicazione degli elementi identificativi della controversia.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Richiamati per sottolineare la generalizzata obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabili, nei limiti della compatibilità, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 182 c.p.c., senza consentire la sanatoria di una procura speciale mancante quale requisito di ammissibilità.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente, secondo il TAR, di rinnovare o sanare la procura speciale quando il requisito mancava al momento della proposizione del ricorso amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    Istituto eccezionale, applicabile soltanto in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non applicabile quando esistevano orientamenti alternativi e la parte ha scelto quello meno prudente.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    Richiamato per l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza civile posta a fondamento dell'ottemperanza.

  • art. 99 c.p.a.

    Rilevante in relazione alla funzione nomofilattica dell'Adunanza plenaria e al valore del principio affermato dalla sentenza n. 11/2025.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve identificare in modo sufficientemente preciso l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata dal ricorso che si limiti a richiamare genericamente un giudizio contro una pubblica amministrazione è inidonea e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La procura generica può beneficiare dell'effetto di incorporazione proprio della procura apposta in calce o a margine soltanto quando sussista un contesto documentale unitario idoneo a collegarla inequivocabilmente al ricorso; la mera trasmissione e il deposito telematico, in copia informatica, di una procura analogica separata non suppliscono all'assenza di elementi identificativi della controversia.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata anteriormente alla notificazione o al deposito dell'atto.
  • La mancanza o l'assoluta genericità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile è riconoscibile solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; la mera esistenza di orientamenti giurisprudenziali discordanti non giustifica la rimessione in termini quando fosse possibile adottare una condotta processuale più cautelativa.
  • L'obbligo di avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non opera, secondo il principio applicato, quando il difensore della parte non presenzia all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

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