Sentenza n. 1394/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 331/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, il 14.3.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro n. 331/2025, passata in giudicato, concernente il pagamento dell’importo riconosciuto per la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro n. 331/2025, notificata al Ministero il 19 aprile 2025 e divenuta irrevocabile, che aveva riconosciuto il diritto a usufruire della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023 e condannato il Ministero al pagamento di euro 2.500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data indicata nel titolo, nonché delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto la dichiarazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione ed è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi aventi a oggetto somme di denaro nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché depositato nel termine previsto dagli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era stata correttamente notificata ed era passata in giudicato, mentre il Ministero, costituitosi con una memoria di mera forma, non aveva provato l’avvenuto adempimento. Richiamando il principio secondo cui grava sul debitore la prova dell’adempimento, il Collegio ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente e dalla verifica della persistente inerzia. Ha inoltre disposto la restituzione della copia esecutiva del titolo o il rilascio della quietanza in caso di pagamento e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 87, comma 3, c.p.a., per ritenere tempestivo il deposito del ricorso per ottemperanza entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale fondamento del termine di deposito del ricorso, ritenuto rispettato dal Collegio.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale per titoli giudiziali aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro.
art. 112 c.p.a.
La sentenza è pronunciata nell’ambito del giudizio di ottemperanza, volto ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando un titolo giudiziale notificato all’Amministrazione è passato in giudicato e non risulta eseguito, il giudice amministrativo può dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al decisum entro un termine assegnato.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme da parte di un’Amministrazione statale, l’azione è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- A fronte della deduzione del creditore circa la mancata esecuzione del giudicato, spetta all’Amministrazione debitrice provare l’avvenuto adempimento; una costituzione meramente formale e priva della prova del pagamento non è sufficiente.
- In caso di persistente inottemperanza dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari all’esecuzione in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 907/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1625/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →