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Ordinanza

Ordinanza n. 12476/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del 1° dicembre 2025 di non idoneità ed esclusione della ricorrente dal concorso pubblico per 4617 Allievi Agenti della Polizia di Stato; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 febbraio 2026: del decreto del 19 dicembre 2025 del Ministero dell’Interno, pubblicato in pari data, di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori della procedura per esame per n. 2.517 posti (poi ampliati a 3.117) aperta ai cittadini provenienti dalla vita civile, indetta con D.C.P. 22 aprile 2025, pubblicato sul Portale INPA e sul sito della Polizia di Stato.

Giustizia amministrativa202600783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non idoneità ed esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché decreto di approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 1° dicembre 2025 con cui è stata dichiarata non idonea ed esclusa dal concorso pubblico per 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto ministeriale del 19 dicembre 2025 di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori della procedura per esame relativa, nella configurazione indicata, a 2.517 posti, successivamente ampliati a 3.117. In sede cautelare la ricorrente ha chiesto la riammissione alla procedura e la fissazione di una prova suppletiva di corsa dopo il completamento del ciclo di cura. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici vizi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati. Il giudice ha rilevato la necessità di acquisire documentazione sanitaria aggiornata ed esaustiva per verificare l'attuale condizione di salute della ricorrente e stabilire se l'infortunio sia stato superato e se la candidata sia in condizioni di sottoporsi alla ripetizione della prova richiesta.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla ricorrente di depositare entro il 15 ottobre 2026 documentazione sanitaria aggiornata ed esaustiva sulla propria condizione di salute, idonea a chiarire il superamento dell'infortunio e la possibilità di ripetere la prova di corsa. Per concentrazione processuale e in vista della possibile definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito. La ricorrente è stata autorizzata a procedere mediante notificazione per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi dell'ordinanza, con l'indicazione nominativa di tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria. L'incombente notificatorio deve essere eseguito entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della relativa documentazione entro i successivi 10 giorni. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 17 novembre 2026. È stato disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente in caso di diffusione del provvedimento, per la natura dei dati sanitari trattati.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudice richiama la possibilità di definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, senza assumere una decisione in questa fase.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il fondamento, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, dell'oscuramento delle generalità della ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute contenuti nella documentazione processuale.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati sanitari e il conseguente oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una domanda cautelare dipende dall'accertamento aggiornato di una condizione sanitaria rilevante per la possibilità di ripetere una prova concorsuale, il giudice può disporre un incombente istruttorio volto all'acquisizione di documentazione sanitaria aggiornata ed esaustiva, fissando un termine perentorio per il deposito.
  • In una controversia relativa all'impugnazione della non idoneità e dell'esclusione da una procedura concorsuale, quando l'eventuale riammissione può incidere sulla posizione dei soggetti collocati nella graduatoria finale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei della graduatoria.
  • Quando il numero dei contraddittori necessari è particolarmente elevato, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, con pubblicazione del sunto degli atti processuali e dell'indicazione nominativa dei soggetti interessati, seguita dal deposito della documentazione comprovante l'adempimento.
  • L'ordine di integrazione del contraddittorio può essere adottato anche prima della decisione sulla domanda cautelare, in funzione di concentrazione processuale e nella prospettiva di una possibile definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelareTutela del terzo

Testo integrale

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