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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-121/20

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 6 ottobre 2021. — IP contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Indagine dell’OLAF – Rimborso di spese mediche – Sanzione disciplinare – Risoluzione del contratto senza preavviso – Articolo 10, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto – Recidiva – Articolo 27 dell’allegato IX dello Statuto – Decisione che accoglie una domanda volta a ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione di una precedente sanzione – Articolo 26 dello Statuto – Non opponibilità al funzionario e non invocabilità contro il medesimo di una sanzione della quale non risulti alcuna menzione nel fascicolo personale. — Causa T-121/20

Giurisprudenza europea62020TJ0121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la sanzione di risoluzione senza preavviso del contratto inflitta dalla Commissione a un agente contrattuale per frode nelle domande di rimborso spese mediche. La decisione disciplinare era stata aggravata facendo leva su una precedente nota di biasimo, non più menzionata nel fascicolo personale dopo accoglimento della domanda ex articolo 27 dell’allegato IX dello Statuto. Il Tribunale afferma che, in tali condizioni, quella precedente sanzione non può essere invocata a fini di recidiva.

Recidiva disciplinare di un agente contrattuale: la Commissione non può fondare una nuova sanzione su una precedente sanzione cancellata dal fascicolo personale ai sensi dell’articolo 27 dell’allegato IX dello Statuto.

La questione giuridica

Se, in un procedimento disciplinare contro un agente contrattuale, l’autorità disciplinare possa invocare come indice di recidiva una precedente sanzione disciplinare quando, su domanda dell’interessato ai sensi dell’articolo 27 dell’allegato IX dello Statuto, nel fascicolo personale non risulti più alcuna menzione di tale sanzione; e, in generale, se la conservazione del fascicolo disciplinare per 20 anni consenta comunque di opporre quella sanzione all’interessato.

Principio di diritto

Una sanzione disciplinare precedentemente inflitta a un funzionario o agente contrattuale non può essere opposta né invocata contro l’interessato a fini di recidiva ai sensi dell’articolo 10, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto se, in seguito a una domanda accolta ai sensi dell’articolo 27 di detto allegato, nel fascicolo personale non ne risulti più alcuna menzione. La conservazione del fascicolo disciplinare per 20 anni, prevista da regole interne della Commissione, non può derogare alle garanzie dello Statuto né neutralizzare l’effetto utile dell’articolo 27.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Statuto dei funzionari dell’Unione europea, articoli 26, 27 e 90, paragrafo 2
  • Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, articoli 11, 49 e 81
  • Allegato IX dello Statuto, articolo 10, lettera h)
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 6 dell’allegato al regolamento interno della Commissione del 23 gennaio 2002

Recidiva disciplinare e cancellazione dal fascicolo personale

La causa riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un agente contrattuale della Commissione contro la decisione del 21 agosto 2019 che gli ha inflitto la sanzione della risoluzione del contratto senza preavviso. La controversia ruota attorno alla possibilità per l’amministrazione di considerare, ai fini della recidiva ex articolo 10, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto, una precedente sanzione disciplinare di cui, a seguito di domanda accolta ai sensi dell’articolo 27 del medesimo allegato, non risultava più alcuna menzione nel fascicolo personale.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente era stato assunto dalla Commissione come agente contrattuale. A seguito di un’indagine OLAF su domande di rimborso di spese mediche ritenute irregolari, l’OLAF concluse che il ricorrente aveva presentato al PMO domande fondate su documenti giustificativi non corrispondenti alle spese effettivamente sostenute, per un importo totale indebitamente percepito di EUR 5418. L’OLAF raccomandò l’avvio di un procedimento disciplinare e il recupero delle somme.

La Commissione avviò il procedimento disciplinare, la commissione di disciplina propose la sanzione della risoluzione senza preavviso e, dopo una sospensione dovuta a un procedimento penale in Portogallo, l’AACC tripartita adottò la decisione impugnata. Nel determinare la sanzione, l’autorità disciplinare valorizzò una precedente nota di biasimo del 19 novembre 2010 come indice di recidiva.

La questione centrale

Il ricorrente sosteneva che tale precedente sanzione non potesse essere utilizzata contro di lui perché aveva ottenuto, con decisione del 28 febbraio 2014, la cancellazione di ogni menzione della sanzione dal fascicolo personale ai sensi dell’articolo 27 dell’allegato IX dello Statuto. La Commissione replicava che la sanzione restava comunque conservata nel fascicolo disciplinare per 20 anni in base alle proprie regole interne e poteva dunque essere presa in considerazione ai fini della recidiva.

Normativa applicata dal Tribunale

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 26 dello Statuto, che impone l’inserimento nel fascicolo personale di tutti i documenti relativi alla posizione amministrativa del funzionario e vieta di opporre o produrre contro di lui documenti non comunicati prima dell’inserimento nel fascicolo;
  • l’articolo 27 dell’allegato IX, che consente la cancellazione dal fascicolo personale della menzione di una sanzione disciplinare dopo un certo periodo;
  • l’articolo 10, lettera h), dell’allegato IX, che consente di considerare la recidiva come criterio di gravità della mancanza;
  • gli articoli 11 e 81 del RAA, che rendono applicabile agli agenti contrattuali l’articolo 26 dello Statuto.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale afferma che la decisione sanzionatoria riguarda la posizione amministrativa del personale e deve quindi figurare nel fascicolo personale. Ricorda che l’articolo 26 dello Statuto ha una funzione di tutela del personale, perché impedisce che l’amministrazione opponga o utilizzi contro l’interessato documenti che non siano nel fascicolo personale. Da ciò deduce che una decisione sanzionatoria, pur esistita e pur conservata in un fascicolo disciplinare, non può essere opposta al destinatario se nel fascicolo personale non ne risulta più alcuna menzione.

Il Tribunale respinge l’argomento della Commissione fondato sulla durata di conservazione del fascicolo disciplinare: le regole interne sulla conservazione dei documenti non possono derogare allo Statuto, che ha rango superiore, né svuotare di effetto utile l’articolo 27. Accogliendo la richiesta di cancellazione dal fascicolo personale, l’amministrazione non può poi reintrodurre indirettamente quella sanzione come antecedente disciplinare per aggravare una nuova sanzione.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale conclude che la Commissione ha violato l’articolo 10, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto nel fondare la nuova sanzione sulla precedente nota di biasimo cancellata dal fascicolo personale. Poiché la recidiva aveva avuto un ruolo determinante nella scelta della sanzione, l’errore di diritto ha comportato l’annullamento integrale della decisione del 21 agosto 2019. La Commissione è stata inoltre condannata alle spese.

Principio affermato

Ai fini della recidiva disciplinare, l’amministrazione non può fare valere una precedente sanzione di cui non risulti più alcuna menzione nel fascicolo personale del funzionario o agente, quando la cancellazione sia stata concessa ai sensi dell’articolo 27 dell’allegato IX dello Statuto. La mera conservazione del fascicolo disciplinare non consente di opporre quella sanzione contro l’interessato, perché ciò violerebbe le garanzie dell’articolo 26 dello Statuto e priverebbe di effetto utile l’articolo 27.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeaprocedimento disciplinarefascicolo personale del personale uerecidivaagenti contrattuali

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