Sentenza n. 449/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3275/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 3275/2024, relativa al pagamento dei benefici economici della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario n. 3275/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il titolo aveva riconosciuto a un ricorrente euro 1.000,00 per tre annualità scolastiche, a un secondo ricorrente euro 500,00 per un’annualità e a una terza ricorrente euro 1.500,00 per tre annualità, oltre interessi dal dovuto al saldo. L’amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al titolo. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’ordine giudiziale di pagamento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute ai ricorrenti, oltre interessi. Ha assegnato all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario ad acta deve considerarsi obbligato ad accettare l’incarico, non può essere ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prescritta. Il TAR ha inoltre precisato che il ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza può determinare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e, nel caso concreto, ha fondato l’ordine rivolto all’amministrazione di dare integrale attuazione alla sentenza del giudice ordinario, con nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce uno dei presupposti valorizzati dal TAR per l’ammissibilità e l’accoglimento dell’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro; quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicata analogicamente alla nomina del commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Fondamento, unitamente all’art. 91 c.p.c., della condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato insieme all’art. 26 c.p.a. per porre le spese del giudizio a carico dell’amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine legale per l’adempimento dell’amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo nei casi previsti dalla legge.
- In presenza di una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute e assegnare un termine per l’adempimento spontaneo, prevedendo, in caso di inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta quando l’incarico è affidato a un dirigente dell’amministrazione resistente può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro; l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta nominato in un giudizio amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la specifica modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della conseguente sentenza di ottemperanza può integrare un’ipotesi di responsabilità amministrativa.
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