Ordinanza n. 3785/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento di sospensione del ruolo conducenti Sig. -OMISSIS-, sostituto alla guida licenza taxi n. -OMISSIS- notificato da Roma Capitale al Sig. -OMISSIS- titolare di licenza taxi n. -OMISSIS-, della determina n. 257 del 28.11.2025 della Camera di Commercio, ancorché non conosciuta e/o notificata al ricorrente, nonché ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione dal ruolo dei conducenti e determina della Camera di Commercio n. 257 del 28 novembre 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha disposto la sospensione dal ruolo dei conducenti, nonché la determina della Camera di Commercio n. 257 del 28 novembre 2025, deducendo l'illegittimità degli atti e chiedendone l'annullamento insieme agli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Ai fini della decisione sulla domanda cautelare, il TAR ha rilevato la necessità di verificare documentalmente l'affermazione di Roma Capitale secondo cui il rapporto di sostituzione con il ricorrente sarebbe cessato il 5 dicembre 2025 e, dal 15 dicembre 2025, sarebbe stato attivato un nuovo rapporto di sostituzione tra il titolare della licenza e un altro conducente. È stata inoltre ritenuta necessaria l'acquisizione degli eventuali atti adottati da Roma Servizi s.r.l. per la disattivazione del rapporto di sostituzione alla guida del ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico di Roma Capitale, ordinandole di depositare entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza i documenti attestanti la cessazione del rapporto di sostituzione con il ricorrente, l'attivazione del nuovo rapporto di sostituzione e gli eventuali atti di Roma Servizi s.r.l. relativi alla disattivazione del precedente rapporto. Ha fissato la camera di consiglio per il prosieguo del giudizio al 26 marzo 2026. Le spese non risultano disciplinate.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l'oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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