Cassazione Penale, Sentenza n. 20184/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 08/01/2023 del Tribunale di Lecce che aveva confermato l'ordinanza del G.i.p. del 24/11/2023 applicativa della custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e reati connessi (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduce: 1) mancata autonoma valutazione della gravità indiziaria da parte del G.i.p. (presunto utilizzo della tecnica di incorporazione "per relationem" e copia-e-incolla della richiesta della polizia giudiziaria e del P.M.), in violazione dell'art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.; 2) carenza di gravità indiziaria rispetto al capo relativo all'art. 74 e infondatezza dell'attribuzione del ruolo di capo/promotore a De Marco, con riferimento alle intercettazioni contestate; 3) insussistenza delle esigenze cautelari, non operatività della presunzione di pericolosità dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e mancata individualizzazione della posizione cautelare e delle esigenze concrete e attuali che giustificherebbero la custodia in carcere.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rigetta le censure del ricorrente ritenendo che il Tribunale del riesame abbia compiuto un'esame complessivo dell'ordinanza genetica e che, pur avendo utilizzato la tecnica dell'incorporazione, siano presenti plurimi elementi indicativi di autonoma valutazione (inserimento di incisi valutativi, esclusione dell'aggravante 416-bis, esclusione dell'aggravante per ingente quantità, valorizzazione di specifiche captazioni e documenti, individuazione di una cassa comune, ecc.). Sulla gravità indiziaria, la Corte conferma che il Tribunale ha fondato il giudizio su un ampio compendio investigativo (suddivisione compiti, numero di episodi, disponibilità stupefacente, stabilità rapporti con fornitori, cassa comune, contabilità, intercettazioni), e che le valutazioni sulle intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice di merito, sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità che qui non sussiste. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha motivato la permanenza della pericolosità e la continuità dei rapporti illeciti con riferimento a controlli del 2021 e altri elementi, nonché la possibilità di trattare cumulativamente le posizioni quando i coindagati hanno analoga posizione; pertanto anche questo motivo è inammissibile. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; la pronuncia non determina la remissione in libertà del detenuto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte conferma che il Tribunale ha ravvisato gravi indizi circa l'esistenza dell'associazione sulla base del compendio investigativo.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma che qualifica singoli reati relativi agli stupefacenti; citata nel contesto dei reati-fine attribuiti a De Marco e valutati nel complesso probatorio.
codice di procedura penale, art. 292, comma 1, lett. c)
Requisito della motivazione autonoma del giudice che dispone la misura cautelare; la Corte ritiene che, anche in presenza di incorporazione per relationem, il provvedimento contenga elementi sufficienti a dimostrare un'apprezzabile autonoma valutazione.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Presunzione di pericolosità nei reati di associazione finalizzata allo spaccio; la Corte conferma che tale presunzione può sussistere ove dai fatti emerga continuità e concretezza del pericolo, e non è automatico che il decorso del tempo la azzeri se permangono elementi di rischio.
codice di procedura penale, art. 274
Attribuisce profili relativi alle misure cautelari e alle esigenze cautelari; la Corte richiama che le esigenze possono essere motivate cumulativamente quando derivano da modalità di reato comuni ai coindagati.
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese del procedimento di cassazione; la Corte l'ha applicato per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.
Obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la pronuncia non determina la remissione in libertà; applicato dalla Corte.
Legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 292 c.p.p.)
Rilevata come parametro di interpretazione del requisito di autonoma motivazione del giudice cautelare; la Corte richiama la giurisprudenza formata dopo tale modifica.
codice penale, art. 416-bis
Aggravante per associazione di tipo mafioso; il Tribunale ha escluso l'applicazione di tale aggravante nel caso concreto.
Massime di principio
- La tecnica dell'incorporazione ("per relationem") non è di per sé invalida: il giudice del riesame e la Cassazione verificano se, nel complesso, il provvedimento contenga elementi idonei a dimostrare un'autonoma e critica valutazione della richiesta cautelare.
- Il semplice richiamo alla relazione della polizia giudiziaria o del pubblico ministero non preclude la legittimità della misura se il provvedimento esplicita, anche tramite incisi valutativi o esclusioni parziali, la propria autonoma valutazione.
- Le valutazioni sulle intercettazioni e l'attribuzione di ruoli all'interno di un sodalizio sono, di regola, questioni di fatto di competenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se emerge manifesta illogicità o insostenibilità della motivazione.
- La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. può continuare a operare se dal quadro probatorio emergono elementi di continuità o recenti controlli che attestano la persistenza di rapporti illeciti; il decorso del tempo non la esclude automaticamente.
- Quando più indagati hanno identica modalità di coinvolgimento in un sodalizio, il giudice può motivare le esigenze cautelari in modo cumulativo senza ripetere formalisticamente le stesse ragioni per ciascuno, a condizione che dal provvedimento emerga la specifica posizione di ciascun indagato o la ragione della cumulsione.
- Per impugnazioni in Cassazione è essenziale confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato: la mancata indicazione della correlazione tra le censure e le argomentazioni del provvedimento di merito può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Ricorsi che si limitino a reiterare in Cassazione le stesse ragioni di merito già respinte dal giudice del riesame sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende.
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