Cassazione Civile, Ordinanza n. 06429/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino tunisino impugnava davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto, sostenendo che fosse illegittimo e irragionevole. Nel ricorso per cassazione deduceva, con un motivo unico, violazione e falsa interpretazione degli artt. 22, 14 e 13, comma 2, del d.lgs. 286/1998, oltre a omesso esame di documenti di causa. In particolare sosteneva di essersi presentato allo sportello unico per l’immigrazione, che non fosse necessaria alcuna convocazione, che non vi fossero elementi per ritenere una sua pericolosità per ordine pubblico o sicurezza dello Stato e che fosse integrato e dotato di reddito sufficiente. Contestava quindi la sussistenza dei presupposti dell’espulsione e la motivazione del rigetto di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la censura, pur formulata in modo misto, era ammissibile perché le doglianze erano comunque distinguibili; tuttavia, nel merito, ha confermato l’orientamento secondo cui, nei casi di trattenimento illegale nel territorio dello Stato ex art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998, l’espulsione segue automaticamente, senza potere discrezionale del Prefetto e senza rilievo della regolare entrata, dell’attività lavorativa o dell’integrazione sociale, salvo il diverso caso della tardiva domanda di rinnovo del permesso. Nel caso concreto lo straniero, entrato in Italia nel 2022, non si era presentato con il datore di lavoro allo sportello unico entro il termine previsto per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; pertanto, al momento del decreto, ricorreva la condizione di soggiorno illegale. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante il profilo della pericolosità per l’ordine pubblico, non essendo l’espulsione stata disposta su tale base. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 286 del 1998
La disciplina vigente ratione temporis imponeva che, ottenuto il nulla osta, il lavoratore si recasse allo sportello unico per l’immigrazione per completare la procedura e sottoscrivere il contratto di soggiorno; non era necessaria alcuna convocazione.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998
La permanenza illegale nel territorio dello Stato comporta l’adozione del decreto di espulsione con carattere di automaticità, senza potere discrezionale del Prefetto, salvo il caso della tardiva domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998
Nel provvedimento di primo grado è richiamato per escludere che allegazioni generiche sui rischi per l’incolumità personale possano impedire l’espulsione.
La Corte ha qualificato il motivo come misto tra violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, ritenendolo comunque ammissibile perché le censure erano separabili.
Massime di principio
- Quando l’espulsione sia disposta per trattenimento illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), T.U. immigrazione, il provvedimento è vincolato e non richiede una valutazione discrezionale del Prefetto.
- Ai fini della procedura di ingresso per lavoro subordinato, il lavoratore straniero deve recarsi allo sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; la normativa ratione temporis non richiede una convocazione dell’amministrazione.
- In sede di legittimità, un motivo formulato in modo cumulativo e misto può essere scrutinato se le singole doglianze sono comunque distinguibili e separabili.
- Ai fini dell’espulsione per irregolare soggiorno, risultano irrilevanti la regolare entrata in Italia, l’esercizio di attività lavorativa o l’integrazione sociale, salvo che sia attivata la specifica procedura di sanatoria o ricorrano le ipotesi previste dalla legge.
- La contestazione della pericolosità per l’ordine pubblico è inconferente quando il decreto di espulsione sia stato adottato sulla diversa base del trattenimento illegale nel territorio dello Stato.
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