Ordinanza n. 1370/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, di reiezione della domanda cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dalla decisione emerge la pacifica invalidità della procura alle liti, rispetto alla quale il TAR deve verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'errore scusabile. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato la necessità, nella fase di merito, di esaminare la documentazione reddituale dell'appellante, anche in relazione alle risorse economiche messe a disposizione dal genitore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare non disponendo direttamente una misura sostanziale sull'atto amministrativo, ma individuando quale misura più idonea la sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La decisione è stata motivata dalla necessità di verificare in primo grado l'eventuale errore scusabile con riguardo all'invalidità della procura alle liti e di scrutinare nel merito la documentazione reddituale dell'appellante, comprese le risorse economiche del genitore. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell'appello cautelare al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quale misura cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito; nel caso concreto è stata ritenuta la misura più idonea a tutelare l'esigenza cautelare dedotta.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, quando la definizione della controversia richiede la previa verifica in primo grado della validità della procura alle liti e l'acquisizione o valutazione di documentazione rilevante per il merito, la tutela cautelare può essere accordata ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La pacifica invalidità della procura alle liti impone al giudice di primo grado di verificare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale concessione dell'errore scusabile prima della trattazione nel merito.
- Nella valutazione della situazione reddituale della parte, il giudice può considerare anche le risorse economiche messe a disposizione da un genitore, ove rilevanti ai fini dello scrutinio della domanda.
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