Cassazione Penale, Sentenza n. 21282/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9-10-1990 n. 309. Il ricorrente deduceva che i giudici di merito avevano travisato le risultanze probatorie: il possesso di euro 175 era stato interpretato come profitto da spaccio anziché come provento di lavoro in nero presso una pizzeria indicata dall'imputato; non era stata valutata né verificata la spiegazione sulla provenienza del denaro, né era stata considerata plausibilmente l'ipotesi alternativa che la droga, già suddivisa in tre dosi, fosse stata appena acquistata per uso personale dal bar noto per spaccio. Con motivo aggiunto in appello era stata chiesta l'applicazione della disciplina della continuazione rispetto a una precedente condanna, elemento che il giudice di merito non avrebbe valutato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: la motivazione della Corte territoriale presenta vizi che ne minano la razionalità, in particolare per non aver considerato alternative plausibili e per non aver accertato la veridicità della giustificazione sulla provenienza del denaro. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. La doglianza sulla continuazione è divenuta ultronea in ragione della rescissione della decisione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice relativa agli illeciti in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che non fosse stato dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che la detenzione della sostanza e del denaro fosse funzionale allo spaccio, per cui non era integrato il reato contestato.
art. 23, d.l. n. 137 del 2020
Norma procedurale richiamata in relazione alla forma della requisitoria scritta del Procuratore generale; la Procura generale aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente alla questione della continuazione e inammissibilità nel resto.
Principio del "oltre ogni ragionevole dubbio" (canone probatorio penale)
Il principio impone che la sentenza di condanna si fondi su una ricostruzione dei fatti che escluda alternative plausibili; se esistono ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza, il giudice deve motivare perché siano ritenute irrilevanti o remote prima di dichiarare la responsabilità.
Massime di principio
- Il mero possesso di una quantità limitata di stupefacente e una somma di denaro non costituisce automaticamente prova di spaccio: è necessario un corredo probatorio (modalità di confezionamento, strumenti da taglio o pesatura, rapporti continuativi, modalità di occultamento, biglietti/contatti, grosse somme ricorrenti) che colleghi materialmente il denaro all'attività di vendita.
- Il giudice è obbligato a considerare e motivare le ipotesi alternative plausibili (per esempio acquisto per uso personale) e a compiere verifiche sulla provenienza del denaro quando questa è evocata dall'imputato; l'assenza di tali verifiche può rendere la motivazione viziata e insufficiente a reggere una condanna.
- Se la cassazione riscontra un vuoto probatorio che non può essere colmato con ulteriori indagini, può annullare senza rinvio disponendo la non punibilità perche il fatto non costituisce reato.
- Le richieste processuali accessorie (es. applicazione della continuazione) devono essere valutate solo se la decisione sulla responsabilità penale rimane integrante; se la pronuncia principale viene rescissa, tali questioni possono diventare irrilevanti.
- Nella motivazione di merito deve emergere chiaramente un percorso logico-giuridico che escluda alternative razionali: congetture non motivate o deduzioni prive di riscontro documentale o investigativo possono determinare l'annullamento della condanna.
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