Cassazione Penale, Sentenza n. 06748/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 324, comma 7 e 309, comma 10 c.p.p.: si contestava il deposito oltre il termine della motivazione del riesame e si deduceva l'inefficacia della misura cautelare ai sensi del novellato art. 309, comma 10, chiedendo la rimessione alle Sezioni Unite; 2) violazione degli artt. 1 e 8 d.lgs. 74/2000 e necessità di riqualificazione in art. 10-quater d.lgs. 74/2000: la società sosteneva che l'attività di consulenza non era fittizia ma reale e che la corretta qualificazione escluderebbe la rilevanza ai fini di d.lgs. 231/2001; 3) violazione degli artt. 104 e 104-bis disp. att. c.p.p.: si censurava la nomina del custode giudiziario e la privazione della disponibilità materiale di immobili residenziali, sostenendo violazione del principio di proporzionalità e ultrapetizione perché il P.M. non avrebbe chiesto la nomina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Primo motivo: dichiarato infondato perché la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Capasso) e successivi arresti hanno stabilito che il rinvio dell'art. 324, comma 7, all'art. 309, comma 10, va inteso con riferimento alla formulazione originaria dell'art. 309; la sanzione di inefficacia e il termine perentorio introdotti con la legge 8 aprile 2015 n. 47 non si applicano al riesame delle misure cautelari reali. Secondo motivo: dichiarato inammissibile perché attiene a valutazioni di merito e di fatto (inesistenza oggettiva delle operazioni) non sindacabili in cassazione nel procedimento cautelare, salvo vizi di legge; pertanto la censura sulla riqualificazione del reato non poteva essere esaminata in Cassazione in questa sede. Terzo motivo: inammissibile perché le questioni concernenti le modalità di esecuzione del sequestro (nomina del custode) non sono sindacabili in cassazione e vanno proposte con incidente di esecuzione; la giurisprudenza consente la nomina del custode anche per immobili. Conclusione: ricorso rigettato; ricorrente condannata (decisione di rigetto e condanna della ricorrente alle conseguenze processuali, inclusa la condanna alle spese).
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen., comma 7
Il rinvio al testo dell'art. 309, comma 10 va inteso con riferimento alla formulazione originaria di tale norma; pertanto le modifiche novellate del 2015 non si sono automaticamente innestate nel regime del riesame delle misure reali
art. 309 cod. proc. pen., comma 10
La Corte ha ritenuto che il novellato comma 10 (che introduce un termine perentorio per il deposito della decisione e la sanzione di inefficacia) non sia applicabile al riesame delle misure cautelari reali in virtù del rinvio recettizio interpretato in senso storico e sistematico
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 1, art. 8, art. 10-quater)
Le questioni di qualificazione del fatto (se le prestazioni siano fittizie o concretamente eseguite e se il fatto debba configurarsi come art. 10-quater) attengono al merito e non sono sindacabili in cassazione nell'ambito del ricorso contro ordinanze di sequestro, salvo vizi di diritto
d.lgs. 231/2001 (artt. 19 e 53 richiamati)
La Corte segnala che la possibile esclusione della responsabilità amministrativa degli enti conseguente a diversa riqualificazione del fatto è questione di merito che non risolve l'ammissibilità del ricorso cautelare in Cassazione
art. 104 e 104-bis disp. att. c.p.p.
La nomina del custode per l'esecuzione del sequestro di immobili è consentita per garantire le esigenze cautelari; le contestazioni sulle modalità di esecuzione non sono appellabili in cassazione ma devono essere dedotte con incidente di esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione
Giurisprudenza delle Sezioni Unite e Corte Costituzionale (Sez. U n. 18954/2016 Capasso; Sez. U n. 26268/2013 Cavalli; Corte Cost. n. 48/1994 e successive)
La Corte di Cassazione ha richiamato questi precedenti per confermare che il legislatore ha predisposto un regime diverso per le misure cautelari personali rispetto a quelle reali e che tale differenziazione è giustificata sul piano costituzionale e sistematico; ne consegue la non applicabilità alle misure reali di talune tutele temporali previste per le misure personali
Massime di principio
- Nel riesame di misure cautelari reali il rinvio all'art. 309 c.p.p. va interpretato storicamente: le modifiche introdotte nel 2015 non si applicano automaticamente al riesame reale; non si può invocare di regola l'inefficacia automatica per tardivo deposito della motivazione
- I ricorsi in Cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo sono ammessi principalmente per violazione di legge; contestazioni di fatto e valutazioni probatorie o di merito (es. esistenza reale delle operazioni fatturate) sono in genere inammissibili
- La qualificazione giuridica del fatto (riqualificazione dell'illecito) rileva sul piano della difesa e della responsabilità amministrativa, ma va trattata nel merito del procedimento; non è materia tipica del sindacato di legittimità in sede di ricorso cautelare salvo profili di diritto chiari
- Le modalità di esecuzione del sequestro, compresa la nomina del custode e le misure di tutela degli occupanti, sono questioni da trattare con incidente di esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione e non sono sindacabili direttamente in Cassazione
- In casi simili è utile distinguere subito le questioni di diritto (sindacabili in cassazione) dalle questioni di fatto o esecutive (da dedurre nelle sedi opportune), e valutare la necessità di rimessione alle Sezioni Unite solo quando esiste un contrasto giurisprudenziale di diritto rilevante e non quando la controversia riguarda esclusivamente valutazioni di fatto
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