Cassazione Civile, Ordinanza n. 35068/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva respinto il suo ricorso contro la sentenza di appello confermativa del fallimento. A sostegno della revocazione ha dedotto di avere rinvenuto successivamente una sentenza del Tribunale di Napoli, resa tra il fallimento e un diverso creditore, dalla quale emergerebbe che la società non era insolvente ma versava soltanto in temporanea difficoltà economica legata a un contenzioso con quel creditore. La tesi era che tale documento avrebbe smentito l'assunto decisivo posto a base del rigetto del ricorso originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che l'art. 391-bis c.p.c. consente la revocazione delle decisioni della Cassazione solo per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.; quando invece la Cassazione, cassando la decisione, statuisce anche nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., il provvedimento di merito può essere impugnato per revocazione anche ex nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. Nel caso concreto, però, l'ordinanza impugnata non aveva cassato con decisione di merito, ma aveva semplicemente respinto il ricorso per cassazione. Perciò il mezzo di revocazione esperito non era ammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché le controparti sono rimaste intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione è ammessa nei limiti previsti dalla norma, in particolare per errore di fatto nei casi contemplati dall'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Costituisce il paradigma dell'errore di fatto che può fondare la revocazione delle decisioni di legittimità nei casi consentiti dall'art. 391-bis c.p.c.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Solo se la Cassazione, cassando la decisione impugnata, statuisce anche nel merito, il relativo provvedimento di merito può essere oggetto di revocazione anche per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c.
art. 395, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 6, c.p.c.
Questi motivi di revocazione sono richiamati come ammissibili soltanto rispetto alla statuizione di merito resa dalla Cassazione ex art. 384, comma 2, c.p.c., non rispetto al mero rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è un rimedio straordinario a perimetro rigorosamente delimitato: quando la Corte abbia semplicemente respinto il ricorso, il mezzo è esperibile nei soli casi di errore di fatto previsti dall'art. 391-bis c.p.c. e dall'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
- La possibilità di proporre revocazione per i motivi di cui all'art. 395, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 6, c.p.c. presuppone che la Cassazione abbia cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito; in mancanza di una statuizione di merito, tali motivi restano inapplicabili.
- Un documento o una pronuncia successivamente rinvenuti non consentono di ampliare l'area di ammissibilità della revocazione oltre i casi tassativamente previsti dalla legge per il tipo di provvedimento impugnato.
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