Cassazione Penale, Sentenza n. 26290/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione d'appello censurandola per: (1) vizio di motivazione laddove la Corte di appello avrebbe escluso che la recidiva considerata in primo grado avesse inciso sulla determinazione della pena; (2) travisamento della prova e attribuzione al Rizzo di responsabilità non a lui imputabili (riferimento a una futura consegna di 500 kg di cocaina); (3) mancata e adeguata personalizzazione della pena rispetto al diverso contributo causale rispetto ad altri partecipi (Megna); (4) utilizzo di elementi probatori etero diretti e mancanza di motivazione su parametri rilevanti, con richiamo a violazioni costituzionali e codicistiche; (5) vizio nella valutazione dell'istanza di ammissione ai programmi di giustizia riparativa (art.129-bis c.p.p.), ritenendo che il diniego si sarebbe fondato su un travisamento della sua ammissione di responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo poiché la Corte territoriale ha correttamente escluso la recidiva e motivato come l'altra aggravante (art.80, comma 2 T.U. stupefacenti) mantenesse il giudizio di equivalenza con le attenuanti, giustificando il mantenimento della pena. Altri motivi sono stati dichiarati inammissibili come generici o aspecifici perché non contenevano critica argomentata dei passaggi decisivi della sentenza impugnata. Quanto al diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa, la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito fondata sulla gravità del fatto e sulla mancanza di segni di resipiscenza. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte conferma la valutazione della partecipazione del Rizzo nel concorso in relazione al trasporto della sostanza.
art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Riferimento alla normativa penale sugli stupefacenti applicata all'illecito oggetto del processo (detenzione e cessione di cocaina).
art.80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Circostanza aggravante collegata all'ingente quantità di stupefacente; la Corte ha ritenuto questa aggravante di rilevante peso nel bilanciamento con le attenuanti.
art.99 cod. pen.
Recidiva: la Corte d'appello ha escluso la recidiva contestata poiché il reato precedente risultava estinto per esito positivo della messa alla prova.
artt.112 e 114 cod. pen.
Norme sulla responsabilità dei concorrenti e sulla partecipazione; la difesa invocava diversificazione del contributo causalmente, mentre la Corte ha ritenuto il trasporto elemento fondamentale per il disegno criminoso.
art.27, comma 2 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione alla personalizzazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la determinazione della pena.
artt.132 e 133 cod. pen.
Norme sui criteri per la determinazione della pena e sulle circostanze; la censura difensiva su queste norme è stata ritenuta aspecifica.
artt.192 e 195 cod. proc. pen.
Norme sulla valutazione della testimonianza e chiamata in correità; la Corte ha osservato che tali disposizioni non erano direttamente applicabili alle intercettazioni e ai messaggi considerati.
art.194, comma 3, cod. proc. pen.
Regime della c.d. "voce corrente"; la difesa ha contestato l'uso di pettegolezzi come prova, ma la Corte ha ritenuto la valutazione dei messaggi non arbitraria né manifestamente illogica.
art.129-bis cod. proc. pen.
Norma sui programmi di giustizia riparativa: l'ammissione è facoltativa (verbo "può") e rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Corte ha considerato legittimo il diniego motivato dalla gravità del fatto e dalla mancanza di resipiscenza.
art.616 cod. proc. pen.
Previsione sulla condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata con la pronuncia di rigetto.
Massime di principio
- L'esclusione di una circostanza aggravante in sede d'appello non comporta automaticamente la diminuzione della pena se il giudice di secondo grado, con motivazione congrua, rinnova il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti basandosi su altri elementi di peso equivalente.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e criticare argomentatamente i passaggi decisivi della sentenza impugnata; censure generiche o mera ripetizione delle doglianze di merito sono inammissibili.
- Valutazioni sul ruolo e sul contributo di ciascun concorrente (es. mero trasportatore vs. organizzatore) rientrano nel sindacato di merito e sono sindacabili in cassazione solo se manifestamente illogiche o arbitrariamente motivate.
- Messaggi e intercettazioni possono essere utilizzati per ricostruire la partecipazione e l'inerenza di un indagato se inseriti in un quadro probatorio coerente; la contestazione della loro utilizzabilità richiede specifici argomenti critici.
- L'ammissione ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art.129-bis c.p.p. è soggetta a discrezionalità del giudice di merito e la decisione è sindacabile in cassazione solo se manifesta illogicità o arbitrarietà.
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