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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00400/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nell'ambito del quale erano state azionate domande di ripetizione di somme asseritamente versate indebitamente. In primo grado era stata accolta la domanda di ripetizione limitatamente agli interessi usurari, respinta quella sugli interessi anatocistici e dichiarata inammissibile la riconvenzionale della cessionaria del portafoglio crediti della banca. La società cessionaria del credito dell'originaria attrice ha proposto appello e, in seguito al rigetto, ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 324, 342 e 346 c.p.c., 1325 e 1421 c.c. e 117 t.u.b., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe dovuto dichiarare preclusa per giudicato interno l'eccezione/domanda di nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta ad substantiam e che, conseguentemente, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla nullità del contratto e condannare la banca alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in esecuzione del rapporto. La ricorrente contestava anche l'affermazione di carenza di interesse ad impugnare, poiché l'appello era volto a ottenere ulteriori somme oltre a quelle già riconosciute in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che l'impugnazione proposta in appello contro il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto dedotto come nullo era idonea a impedire la formazione del giudicato interno sulla validità del contratto, senza che rilevasse la mancata impugnazione delle sole statuizioni relative all'accertamento della nullità di singole clausole. Ha inoltre escluso che fosse pertinente il richiamo al criterio della ragione più liquida e ha ritenuto errata l'affermazione secondo cui il pagamento di quanto già riconosciuto in primo grado avrebbe fatto venir meno l'interesse all'appello, poiché l'impugnazione mirava al riconoscimento di ulteriori somme. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per la disciplina del giudicato interno; nel caso concreto la Corte ha escluso che si fosse formato giudicato interno sulla validità del contratto

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in relazione ai requisiti dell'atto di appello e alla sufficienza delle censure a impedire la preclusione sul capo relativo alla nullità del contratto

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per la devoluzione in appello delle domande ed eccezioni non riproposte o non coperte da giudicato

  • art. 1325 c.c.

    richiamato per il profilo della nullità del contratto per difetto di un elemento essenziale, nella specie la forma scritta richiesta ad substantiam

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per il rilievo officioso della nullità contrattuale

  • art. 117 t.u.b.

    richiamato quale norma che impone la forma scritta nei contratti bancari

Massime di principio

  • L'impugnazione del capo di sentenza che rigetta la domanda di ripetizione delle somme versate in esecuzione di un contratto dedotto come nullo è sufficiente a evitare il giudicato interno sulla validità del contratto, anche se non sono stati specificamente impugnati altri capi riferiti a singole clausole nulle.
  • Il giudicato interno su alcune statuizioni relative a specifiche clausole non impedisce al giudice dell'impugnazione di esaminare un diverso profilo di nullità del contratto, quando tale profilo sia stato devoluto con l'appello sul capo concernente la ripetizione dell'indebito.
  • Il criterio della ragione più liquida può essere utilizzato solo quando la questione assorbente, esaminata prioritariamente, sia da sola sufficiente a definire la domanda; non è correttamente invocabile se dalla motivazione non emerge una reale sussistenza di tale situazione.
  • Sussiste interesse ad impugnare quando la parte mira a ottenere un risultato utile ulteriore rispetto a quello già riconosciuto in primo grado, anche se abbia già ricevuto il pagamento di quanto statuito nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

Testo integrale

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