Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1401/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 624/2025 del Tribunale di Cuneo “Ottenimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a favore del docente a tempo determinato/precario”

Giustizia amministrativa202600367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, n. 624/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito a una sentenza del Tribunale di Cuneo passata in giudicato e notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere euro 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale valore della carta docente per l'anno scolastico 2024/2025. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. La pretesa risultava documentata e non era stata adeguatamente contestata dal Ministero. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro, era decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in forza del titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, secondo la misura e la decorrenza risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione, la quale deve verificare l'esatta quantificazione del capitale residuo e degli interessi alla luce del titolo e degli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, stabilendo che questi operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi sessanta giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo a favore delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici prima dell'avvio dell'azione esecutiva per il pagamento di somme di denaro.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti in conformità al titolo giudiziale e alle disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro è ammissibile quando il titolo è stato notificato, l'amministrazione non ha adempiuto e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per le amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato, ma l'importo indicato dal creditore non è intangibile: l'amministrazione deve verificare capitale residuo, pagamenti parziali, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo giudiziale e la legge.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già con la sentenza di ottemperanza, per operare, su istanza del creditore, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione; il commissario deve determinare definitivamente quanto dovuto e adottare gli atti contabili e finanziari necessari all'esecuzione.
  • Le somme ulteriori dovute in sede di ottemperanza comprendono gli accessori maturati dopo il titolo o dopo la proposizione del ricorso, purché abbiano fondamento nel provvedimento giudiziale o nella legge e siano tuttora dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.