Cassazione Civile, Sentenza n. 15133/2020 del 16/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ex soci)
La controversia
La controversia origina dall’avviso di accertamento IVA emesso nei confronti di una società in nome collettivo operante nella compravendita di autovetture usate. La società aveva acquistato veicoli da una società importatrice italiana, che li aveva a sua volta acquistati dall’estero, e aveva applicato il regime IVA del margine previsto dall’art. 36 del D.L. n. 41 del 1995. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso originario e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 208/20/13 depositata il 18 dicembre 2013, aveva confermato tale esito, escludendo il regime del margine perché, secondo la CTR, dai documenti esteri di immatricolazione era possibile desumere la proprietà dei veicoli e la società avrebbe potuto verificare, con la normale diligenza imprenditoriale, che il regime non era applicabile. In Cassazione i quattro ex soci hanno dedotto due motivi. Con il primo, denunciando la violazione dell’art. 2495 c.c., hanno sostenuto che l’avviso era stato emesso e notificato dopo la cancellazione e l’estinzione della società. Con il secondo, denunciando la violazione dell’art. 36, comma 1, del D.L. n. 41 del 1995, hanno contestato l’esclusione del regime del margine e la valutazione della loro buona fede e diligenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la questione dell’estinzione della società, comportando accertamenti di fatto, non era stata sollevata nei giudizi di merito e i ricorrenti non avevano indicato in quale atto precedente fosse stata dedotta. Ha inoltre rilevato che, una volta estinta la società, i rapporti giuridici pendenti si trasmettono ai soci, sicché il rapporto processuale instaurato con gli ex soci era valido. Ha accolto il secondo motivo: la CTR non aveva individuato elementi specifici e concreti sui quali l’Amministrazione avesse fondato la contestazione dei presupposti del regime del margine, né aveva precisato quali ulteriori verifiche diligenti fossero esigibili, avendo attribuito rilievo essenzialmente alla disponibilità dei documenti esteri di immatricolazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, perché accerti se, sulla base dei documenti di immatricolazione e di eventuali altri elementi agevolmente reperibili, la società potesse ragionevolmente ritenere che i veicoli provenissero da privati consumatori o da altri soggetti che consentivano l’applicazione del regime del margine. Al giudice di rinvio sono state rimesse anche le spese.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Quanto alla società, la questione relativa alla sua estinzione, che implica un accertamento di fatto, non risulta mai sollevata nei giudizi di merito, anche perchè tali giudizi sono stati introdotti e coltivati dalla stessa società, e non è stata minimamente affrontata nella sentenza impugnata.
La questione dell’estinzione societaria, quando richiede accertamenti di fatto, non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione; nel caso, inoltre, la censura non era stata dedotta nei gradi di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione.
La censura che prospetta in Cassazione una questione implicante accertamenti di fatto è inammissibile per novità se il ricorrente non allega che la questione fu dedotta davanti al giudice di merito e non indica l’atto in cui ciò avvenne, così da consentire il controllo sugli atti.
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, commi 1 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
qualora l’amministrazione tributaria ritenga che il contribuente abbia indebitamente fruito del regime del margine, deve contestarne – già prima dell’adozione del provvedimento impositivo (Cass. Sez. U. 9/12/2015, n. 24823) – l’esistenza dei presupposti, oggettivi o soggettivi, adducendo elementi specifici e concreti (anche, ovviamente, aventi efficacia meramente presuntiva) e non, quindi, in modo generico. Spetta a questo punto al contribuente l’onere di fornire la relativa prova contraria.
L’Amministrazione che contesta l’applicazione del regime del margine deve indicare preventivamente elementi specifici e concreti, anche presuntivi, relativi all’assenza dei presupposti oggettivi o soggettivi; solo dopo tale contestazione grava sul contribuente la prova contraria.
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, commi 1 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
In particolare, con riferimento all’esistenza delle condizioni soggettive, che qui assumono rilievo e che presentano i profili più delicati e controversi, il contribuente-cessionario deve dimostrare la propria buona fede, intesa come comprensiva sia dell’assenza di consapevolezza che il suo acquisto si iscriveva nel contesto di un’evasione dell’IVA, sia dell’uso della necessaria diligenza, ossia di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili da parte di un operatore accorto, al fine di assicurarsi che una tale evenienza dovesse escludersi.
Per i presupposti soggettivi del regime, il cessionario deve provare la buona fede, intesa sia come mancata conoscenza dell’inserimento dell’acquisto in un’evasione IVA, sia come adozione delle verifiche ragionevolmente esigibili da un operatore accorto.
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, commi 1 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
Con specifico riferimento alla compravendita di veicoli usati, si è infatti di recente precisato che “rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta”.
Nella compravendita di veicoli usati, la diligenza esigibile comprende la verifica dei precedenti intestatari risultanti dalla carta di circolazione e, se necessario, di altri elementi facilmente reperibili. Se tale verifica consente di ritenere, anche in via presuntiva, che l’IVA sia stata assolta a monte senza possibilità di detrazione, il regime del margine va riconosciuto anche se l’Amministrazione dimostri che l’imposta fu in realtà detratta.
Massime di principio
- La questione giuridica che richiede accertamenti di fatto non può essere proposta per la prima volta in Cassazione: per evitare l’inammissibilità per novità, il ricorrente deve indicare che la questione fu dedotta nel giudizio di merito e specificare l’atto in cui lo fece, consentendo il controllo sugli atti.
- Con l’estinzione di una società, i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti si trasmettono ai soci e non possono più essere fatti valere dagli organi della società estinta; il rapporto processuale relativo a tali rapporti può quindi instaurarsi con gli ex soci succeduti nella titolarità.
- Per contestare l’indebita applicazione del regime IVA del margine, l’Amministrazione deve indicare elementi specifici e concreti, anche presuntivi, che mettano in dubbio i presupposti oggettivi o soggettivi; soltanto dopo tale contestazione il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria.
- Per invocare il regime del margine, il cessionario deve dimostrare la propria buona fede, comprensiva dell’assenza di consapevolezza dell’evasione IVA e dell’adozione delle misure ragionevolmente esigibili da un operatore accorto.
- Nella compravendita di veicoli usati, la diligenza del cessionario include l’esame della storia dei veicoli e dei precedenti intestatari risultanti dalla carta di circolazione, integrabile con altri elementi di agevole e rapida reperibilità. La mera disponibilità di documenti esteri di immatricolazione, senza un esame adeguato degli elementi sulla provenienza, non basta di per sé a escludere la buona fede e il regime del margine.
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