Sentenza del 22/06/2020 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Processo tributario - Cartella di pagamento - Estratto di ruolo - Impugnabilità - Cartella di pagamento validamente notificata - Illegittimità -Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e della cartella di pagamento. In via generale, il contribuente sosteneva di poter contestare la pretesa conosciuta tramite l’estratto; il principio riportato distingue però tale ipotesi da quella in cui la cartella sia stata validamente notificata: l’estratto di ruolo, da solo, non è impugnabile, mentre è ammessa l’impugnazione della cartella non notificata, conosciuta dal contribuente soltanto attraverso l’estratto.
La decisione
La decisione afferma che l’estratto di ruolo, in quanto elaborazione informatica dell’esattore priva di autonoma pretesa impositiva, non è impugnabile. È invece ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) non notificata, della quale il contribuente abbia avuto conoscenza solo tramite l’estratto. La massima indica che, nel caso di cartella validamente notificata, la sua illegittimità sussiste, ma non specifica gli atti processuali, le ragioni concrete dell’illegittimità, l’esito puntuale del ricorso, le spese o eventuali importi.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata notificata e della quale (cartella) il contribuente sia venuto a conoscenza solo mediante l'estratto di ruolo (M.F.).
La tutela giurisdizionale può essere attivata contro la cartella o il ruolo non notificati quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza tramite l’estratto di ruolo. L’estratto, invece, non diviene per questo autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo è normalmente un documento informativo e non un atto impositivo autonomo: impugnarlo da solo non consente di incidere sulla pretesa in esso rappresentata.
- Se la cartella non è stata notificata e il contribuente ne apprende l’esistenza soltanto attraverso l’estratto di ruolo, può impugnare la cartella (e/o il ruolo), secondo il principio richiamato in relazione all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
- La massima segnala che la cartella validamente notificata può essere illegittima, ma non espone i fatti né la specifica ragione dell’illegittimità: non è quindi possibile ricavare da questo testo una regola generale su quali vizi determinino tale esito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 1858 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 1857 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 1854 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 1850 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 1848 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 1847 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →