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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10964/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Stefano impugnava la conferma della condanna (Tribunale di Vallo della Lucania e Corte d'Appello di Salerno) per lesioni dolose, danneggiamento e violazione di domicilio. Il ricorso per cassazione si fondava su tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 599-bis e 602 co.2-bis c.p.p., per omessa citazione dell'imputato dopo il rigetto di una proposta di concordato presentata prima dell'udienza (si contestava che, rigettato il concordato, la Corte avrebbe dovuto disporre una nuova citazione per il dibattimento); 2) vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione all'escussione del teste D'Agostino, ritenuto dalla difesa idoneo a dimostrare che l'imputato non si era allontanato dalla macelleria (quindi incompatibilità della ricostruzione circa i tempi dell'intervento e degli eventi); 3) falsa applicazione dell'art. 165 c.p. per omessa indicazione, nella sentenza, del termine entro il quale adempiere l'obbligazione pecuniaria posta a condizione della sospensione condizionale della pena (si chiedeva chiarimento se il termine coincida con il passaggio in giudicato o con i termini di 2/5 anni ex art. 163 c.p.).

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, essendovi già stata la "vocatio in judicium" (decreto di citazione per l'udienza), e poiché la proposta di concordato era stata sottoposta alla Corte dopo la citazione, la Corte era legittimata a decidere in camera di consiglio e, in caso di rigetto, a proseguire il dibattimento senza disporre una nuova citazione. Sul secondo motivo la Cassazione ha escluso il travisamento della prova: la censura concerneva valutazioni di fatto e, in ogni caso, non si è configurata la figura del travisamento revocatorio necessario per la sindacabilità in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollevato per la prima volta in cassazione; comunque la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (n. 37503/2022) secondo cui il termine per adempiere l'obbligazione risarcitoria, se subordinato alla sospensione, deve essere fissato dal giudice in sentenza ovvero, in difetto, coincide con i termini di 5 o 2 anni ex art. 163 c.p. decorrenti dal passaggio in giudicato. A carico del ricorrente è stata disposta la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    "il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento"

    La norma si applica solo quando il giudizio debba essere trattato con le forme ordinarie; se la vocatio in judicium è già intervenuta e la proposta di concordato è presentata dopo la citazione, la Corte può decidere in camera di consiglio e, in caso di rigetto, non è tenuta a disporre una nuova citazione per il dibattimento

  • art. 602 c.p.p. (co. 2-bis citato)

    Riferimento al regime del dibattimento in appello e alle modalità di trattazione dopo proposizione di accordo sui motivi; la Corte ha ritenuto compatibile la prosecuzione del dibattimento senza nuova citazione se la vocatio era già intervenuta

  • art. 443 c.p.p.

    Richiamato nel quadro delle forme di celebrazione del giudizio di appello (rito camerale vs rito ordinario) per distinguere le conseguenze processuali della proposta di concordato

  • art. 601 c.p.p.

    Norma sulla citazione per l'appello: la presenza di un decreto di citazione incide sulla necessità o meno di una nuova vocatio qualora il concordato sia presentato successivamente

  • art. 165 c.p.

    Regola la sospensione condizionale della pena; la Corte osserva che l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, quando esso è condizione della sospensione, richiede che il termine sia fissato in sentenza o in sua mancanza dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione

  • art. 163 c.p.

    Fissando i termini "di durata" della sospensione (due o cinque anni), la norma viene richiamata quale termine residuale che decorre dal passaggio in giudicato quando il giudice non abbia fissato diversamente il termine per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria

  • Sez. Un. n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori)

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che il termine per adempiere l'obbligazione cui è subordinata la sospensione condizionale deve essere fissato dal giudice in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione; in difetto coincide con i termini di 5 o 2 anni ex art. 163 c.p.

Massime di principio

  • Se una proposta di concordato in appello è presentata dopo che è già stata emessa la citazione per l'udienza (vocatio in judicium), la Corte può esaminare la proposta in camera di consiglio e, se la respinge, proseguire il dibattimento senza disporre una nuova citazione: l'assenza dell'imputato in tali condizioni non comporta automaticamente nullità.
  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le valutazioni di fatto del giudice di merito: la censura per "travisamento della prova" è sindacabile in sede di legittimità solo quando si tratta di un palese errore revocatorio (prova inesistente o dichiarazione attribuita al teste in modo divergente dal contenuto reale), non per semplici diverse interpretazioni dei fatti.
  • Non è ammissibile introdurre davanti alla Cassazione questioni o violazioni normative rilevate per la prima volta in sede di legittimità se non dedotte nei precedenti gradi di giudizio; tali censure possono risultare inammissibili.
  • Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma risarcitoria, il termine entro cui adempiere è un elemento essenziale e deve essere fissato dal giudice in sentenza; in mancanza si applicano i termini di 5 o 2 anni ex art. 163 c.p. decorrenti dal passaggio in giudicato, come chiarito dalle Sezioni Unite.
  • La difesa che prospetta l'assenza dell'imputato dall'udienza per ragionevole affidamento nell'accoglimento di un concordato deve poter dimostrare che tale affidamento fosse fondato; in mancanza la mancata presenza può essere considerata ingiustificata e non implica il diritto ad una nuova citazione.

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