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Ordinanza

Ordinanza n. 307/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 121 del 04.03.2026 del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Brindisi unitamente alla nota di trasmissione (prot. n. 0033427) del 5.03.2026 del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Gestione e Vigilanza del Comune di Brindisi, avente ad oggetto: “ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI (ARTT. 31 E 35 D.P.R. N. 380/01 E SS.MM.ED II) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ A.s.r.l. dei sig. D.C.M. e T.s.r.l.s.” con la quale è stato ordinato alla Società Accadueo S.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. Esposito Anna Maria, al sig. Di Cicco Massimiliano ed alla Società Tiki S.r.l.s. in persona del Legale rappresentante p.t. Renzullo Andrea, ciascuno per la propria qualità e responsabilità, di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione/rimozione delle opere e installazioni abusivamente realizzate, così come descritte nella relazione di accertamento tecnico redatta dal Servizio Abusivismo del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Brindisi e rappresentate nell’allegata planimetria generale e sostanziale (All. sub lett. A) unitamente alla Relazione del Settore Paesaggio e Demanio Costiero prot. N. 144569 del 13/11/2025 (all. sub lett. B), ripristinando lo stato dei luoghi esistente prima delle opere, installazioni ed interventi abusivi realizzati ed in conformità ai titoli edilizi rilasciati, nel termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento, con invito, altresì, a comunicare al Servizio Abusivismo la data di inizio dei lavori di demolizione/rimozione e la successiva data di fine lavori; della planimetria generale (richiamata come allegato sub A) che pure si impugna), della Relazione di sopralluogo (prot. n. 0144569 del 13.11.2025 - allegato sub B) che pure si impugna, il cui contenuto è stato conosciuto con la notifica dell’ordinanza n. 121/2026 nonché dei seguenti atti ivi richiamati, per quanto di ragione e pregiudizio, ossia: nota n. 390921/2025 del Comando della Guardia di Finanza Sezione Navale di Brindisi, del richiamato verbale di sopralluogo congiunto del 4.08.2025, 6.08.2025 e 12.08.2025 della GdF Settore Navale e del Comune di Brindisi (Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, Servizio Abusivismo Edilizio e Settore Ambiente ed Igiene Urbana – Servizio Paesaggio, Demanio Costiero), presso lo stabilimento balneare Guna Beach e i suoli adiacenti in ditta Di Cicco Massimiliano, delle richiamate “relazioni di accertamento redatte dal Servizio Abusivismo e dal Servizio Paesaggio Demanio Costiero agli atti del fascicolo d’ufficio” (allo stato non note), della “documentazione fotografica agli atti d’ufficio” genericamente richiamata e non nota, della citata nota del 4.08.2015 della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Brindisi (comunicazione non nota all’odierna ricorrente), della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Brindisi n. 133 del 16.06.2016 (non nota), nonché per quanto di interesse e pregiudizio delle note richiamate nella Relazione (all. B) ossia della nota prot. n. 0031176 del 18.03.2022 e Relazione Suat prot. n. 042983 del 29.04.2024 nonché degli allegati richiamati in calce alla cit. Relazione, ossia: Stralci cartografici brindisiwebgis, nota Prot. Gen. Autorità di Bacino n.0007133 del 21/05/2013, nota Prot. Gen. Autorità di Bacino n.0009487 del 10/07/2013, nota Prot. Gen. Autorità di Bacino n.0006314 del 08/05/2015, nota Prot. Gen. Autorità di Bacino n.0013606 del 02/10/2015; nonché delibera di G.M. Comune di Brindisi n. 135 dell’11.04.2014, Piano di evacuazione prot. Gen. Comune Br n.0049872 del 22/04/2025 e comunicazione pulizia e utilizzo dell’area demaniale antistante Centro Velico di Torre Guaceto e richiesta potenziamento e monitoraggio della cartellonista monitoria costiera - Protocollo N.0069532 del 06/05/2025 (tutti, allo stato non conosciuti), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto; con riserva sin da ora di motivi aggiunti all’esito della conoscenza degli atti richiamati e non noti - allo stato - alla odierna parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202600468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a manufatti e beni collocati su un terreno privato e su un’area demaniale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino n. 121 del 4 marzo 2026, con gli atti presupposti e connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento impugnato disponeva la rimozione di numerosi manufatti e beni rinvenuti in parte su un terreno di proprietà privata e in parte su un’area demaniale, nonché il ripristino dello stato dei luoghi. L’amministrazione aveva posto a fondamento dell’ordine sia l’assenza o difformità rispetto ai titoli abilitativi necessari per la realizzazione o collocazione delle opere, sia l’utilizzo, almeno in parte, delle opere per lo svolgimento di un’attività commerciale di stabilimento balneare ritenuta incompatibile con la destinazione urbanistica del terreno privato. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare la molteplicità e l’eterogeneità delle opere contestate e la necessità di un approfondimento collegiale.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, sospendendo l’efficacia dell’ordinanza impugnata esclusivamente quanto alla rimozione delle opere e dei beni presenti nell’area e al ripristino dello stato dei luoghi. La misura è stata adottata per salvaguardare lo stato di fatto nelle more della decisione collegiale, considerato il pregiudizio connesso a un provvedimento demolitorio riguardante anche opere di non immediata e facile amovibilità. Il Collegio ha evidenziato che le censure richiedono un adeguato approfondimento in sede collegiale e ha fissato l’udienza pubblica di merito per il 25 novembre 2026. La sospensione non produce, tuttavia, l’effetto di rilasciare o sostituire i titoli necessari per l’esercizio dell’attività commerciale, né comporta un accertamento interinale della legittimità dell’attività svolta. L’amministrazione conserva quindi il potere di adottare provvedimenti inibitori o gli altri provvedimenti previsti dalla legge qualora ravvisi attività non compatibili con la destinazione dell’area o con i titoli disponibili. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 35 d.P.R. 380/2001

    ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI (ARTT. 31 E 35 D.P.R. N. 380/01 E SS.MM.ED II)

    Le disposizioni sono richiamate quali base normativa dell’ordinanza comunale di demolizione, rimozione e ripristino dello stato dei luoghi; l’ordinanza cautelare non ne definisce l’interpretazione nel merito.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della tutela cautelare richiesta; il TAR sospende limitatamente l’efficacia dell’ordine di rimozione e ripristino, in attesa della trattazione collegiale di merito.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un’ordinanza di demolizione o ripristino può essere limitata agli effetti materiali immediati del provvedimento, quando occorra conservare lo stato di fatto nelle more dell’approfondimento collegiale, soprattutto se le opere interessate non sono di immediata e facile amovibilità.
  • La sospensione cautelare dell’ordine di rimozione e ripristino non equivale al rilascio dei titoli abilitativi necessari per esercitare un’attività commerciale e non costituisce accertamento interinale della legittimità dell’attività svolta.
  • Anche in presenza della sospensione cautelare dell’ordine demolitorio, l’amministrazione conserva il potere di adottare provvedimenti inibitori o gli altri provvedimenti previsti dalla legge qualora l’attività esercitata nell’area risulti incompatibile con la destinazione urbanistica o con i titoli disponibili.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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