Cassazione Penale, Sentenza n. 15575/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 62-bis c.p., deducendo che la Corte d'appello avrebbe negato le attenuanti generiche fondandosi sull'argomento che il riconoscimento determinerebbe una pena "troppo blanda" invece di ancorare il giudizio alla gravità del fatto. Il ricorrente censura quindi la motivazione del diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha stabilito che, essendo il diniego delle attenuanti generiche stato già motivato in primo grado con riferimento alle modalità della condotta (pluralità di armi illegalmente detenute, quantità di munizioni, assenza di prova sulle modalità di acquisizione e assenza di versione difensiva) e confermato in appello, le motivazioni di primo e secondo grado si integrano e risultano sufficienti. Inoltre ha richiamato il principio secondo cui il giudice d'appello non è tenuto a motivare in modo particolare il rigetto delle attenuanti quando si ripropongono elementi già esaminati dal primo giudice senza nuove ragioni. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 2 ottobre 1967, n. 895 (artt. 2 e 7)
Norme relative ai delitti concernenti armi e munizioni; la condotta contestata (detenzione illecita di più armi e munizioni) è stata valutata come elemento suscettibile di escludere le attenuanti generiche in base alla gravità dell'azione.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione attinenti a vizi di motivazione; il ricorso era fondato su tale vizio ma la Corte ha ritenuto la motivazione complessiva delle due sentenze integrata e adeguata.
art. 62-bis, cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione operata dai giudici di merito fosse coerente con i parametri normativi applicabili alle attenuanti.
art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen.
Parametro normativo richiamato implicitamente nella motivazione di primo grado (modalità della condotta) come criterio per valutare la gravità del fatto ai fini del riconoscimento o meno delle attenuanti generiche.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle modalità e limiti della motivazione sintetica nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato trattato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello conferma una statuizione di primo grado, le motivazioni delle due decisioni si integrano e formano un unico corpo argomentativo oggetto di controllo in Cassazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sulla gravità della condotta (es. pluralità di armi, rilevante quantitativo di munizioni, assenza di versione difensiva) richiamando i parametri di cui all'art. 133 c.p.
- Il giudice d'appello non è obbligato a motivare in modo particolare il rigetto delle attenuanti quando l'appellante si limita a riproporre gli stessi elementi già valutati e disattesi dal primo grado senza aggiungere nuovi argomenti.
- In cassazione il ricorso per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. richiede che il difensore evidenzi carenze specifiche nella giustificazione del provvedimento; motivazioni integrate tra i gradi di merito riducono la possibilità di successo in sede di legittimità.
- In caso di rigetto del ricorso, la Cassazione può pronunciare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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