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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24649/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro conservativo disposto dal GIP su vari beni del ricorrente (quote dello studio "Sentati&Manini" e immobili) richiesto dalla parte civile per garantire il credito relativo al dissesto pari ad euro 3.720.934,90. Due motivi di ricorso: 1) censura sulla presunta impossibilità di sequestrare le quote di una società di professionisti/società di persone; 2) censura per aver rigettato l'offerta di cauzione proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 319 c.p.p., chiedendo la revoca del sequestro o la sua parziale revoca in relazione alla cauzione offerta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (determinato come genericamente esposto), ritenendo che il tribunale del riesame avesse motivato correttamente la sequestro delle quote come rappresentazione di valore soggetta a vincolo. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al tribunale del riesame di Milano perché valuti la cauzione secondo i criteri previsti dall'art. 319, comma 2, c.p.p. (ossia la proporzionalità della cauzione rispetto al valore delle cose sequestrate), con la possibilità di disporre una revoca anche parziale del sequestro. Precisato che la valutazione dell'idoneità della cauzione in sede di riesame deve essere commisurata al valore dei beni vincolati e non al diverso parametro previsto per l'offerta preventiva (art. 319, co.1).

Norme richiamate

  • art. 316 c.p.p.

    Norma che disciplina l'istanza di sequestro conservativo e i beni suscettibili di vincolo; nella sentenza è riferita come disposizione che legittima il sequestro richiesto dalla parte civile per garantire il credito presunto.

  • art. 318 c.p.p.

    Richiamo alla funzione del tribunale del riesame e alla procedura di impugnazione dei provvedimenti cautelari; la Corte rileva l'applicabilità delle regole di riesame al caso in esame.

  • art. 319 c.p.p.

    "il giudice revoca il sequestro conservativo, quando la cauzione sia proporzionata al valore delle cose sequestrate"

    Fondamentale per la decisione: in sede di riesame (co.2) l'idoneità della cauzione va valutata in rapporto al valore delle cose sequestrate; quindi la revoca può avvenire anche se la cauzione non copre l'intero credito, purché sia proporzionata al valore dei beni vincolati.

  • art. 319, co.1 c.p.p.

    Regola l'offerta preventiva di cauzione; la Corte distingue questa ipotesi da quella della cauzione successiva in sede di riesame, con criteri di valutazione diversi (quanto all'ammontare considerato).

  • art. 320 c.p.p.

    Norma menzionata nel motivo di ricorso relativo alla pignorabilità delle quote societarie; rilevata ma non decisiva, in quanto la Corte ha ritenuto il ricorso sul punto genericamente esposto.

  • art. 324, co.7 c.p.p.

    Applicabile al procedimento di riesame per il richiamo operato dall'art.318; consente al giudice dell'impugnazione cautelare di disporre la revoca anche parziale del sequestro conservativo, principio richiamato dalla Corte.

  • Cass. civ., Sez. 1, n. 15605 del 07/11/2002

    massima secondo cui le quote di partecipazione di una società di persone trasferibili con particolari limiti possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio

    Precedente giurisprudenziale richiamato nella discussione sulla sequestro delle quote di società di persone; la Corte usa tale orientamento per confutare la tesi del ricorrente secondo cui le quote sarebbero in pignorabili per principio.

Massime di principio

  • In sede di riesame, se il ricorrente offre una cauzione ai sensi dell'art. 319, co.2, c.p.p., il giudice deve valutare la proporzionalità della cauzione rispetto al valore delle cose sequestrate (non rispetto all'ammontare complessivo del credito).
  • La revoca del sequestro conservativo, in caso di cauzione proporzionata ai beni vincolati, è obbligatoria e può essere totale o parziale: il giudice del riesame può revocare il vincolo solo su alcuni beni se la cauzione copre adeguatamente quei beni.
  • L'offerta di cauzione è una scelta volontaria dell'interessato; tuttavia, una volta proposta, il relativo valore deve essere esaminato con il criterio previsto dalla norma applicabile (preventiva o successiva) e non disatteso per errori di parametro.
  • Le quote di partecipazione in società di persone o studi professionali possono essere sequestrate quando rappresentano un valore trasferibile o valutabile e quando la disciplina statutaria non impedisca di fatto il vincolo: non sussiste un divieto assoluto di sequestro per le quote di società di persone.
  • Il tribunale del riesame, in presenza di più beni sequestrati, deve valutare l'idoneità delle cauzioni anche singolarmente per ciascuna tipologia di bene e può accogliere offerte parziali che garantiscano alcuni dei beni vincolati.

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