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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45345/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari lamentando: (1) la ritenuta decadenza, per tardività, della richiesta di riconoscimento della continuazione "esterna" tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli già accertati con la sentenza n.1433/2018 (motivo proposto da Griner); (2) vizio di motivazione nella conferma della recidiva reiterata infraquinquennale contestata a entrambi, con richiesta di esclusione della recidiva (motivo comune). I ricorrenti deducono violazione di legge e insufficiente motivazione ai sensi dell'art.606 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato la valutazione della recidiva da parte della Corte territoriale ritenendola adeguatamente motivata in relazione alla gravità e al numero dei reati e dei precedenti, e ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della continuazione "esterna" presentata da Griner oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art.585, comma 4, c.p.p., precisando che la domanda resta comunque proponibile in sede di esecuzione ai sensi dell'art.671 c.p.p. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    La violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) è stata ritenuta provata in più occasioni e valutata ai fini della personalizzazione della sanzione; la Corte territoriale ha motivato la rilevanza di tali condotte per la valutazione della pericolosità e della capacità a delinquere.

  • art.116 codice della strada

    La Corte territoriale ha ritenuto che una delle fattispecie contestate non fosse più prevista dalla legge come reato, con conseguente esclusione di responsabilità per quel capo.

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate dai ricorrenti per motivare la censura di violazione di legge e vizio di motivazione; la Cassazione le ha esaminate e ritenute infondate rispetto ai profili dedotti.

  • art.585, comma 4, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, la richiesta di applicazione della continuazione rispetto a sentenza divenuta irrevocabile dopo il termine per proporre appello è ammissibile in appello solo se proposta con i "motivi nuovi" entro il termine di 15 giorni previsto dall'art.585, comma 4; la richiesta tardiva è inammissibile in sede di cognizione, salvo la possibilità di sollevare la questione in sede di esecuzione ex art.671 c.p.p.

  • art.671 cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che la domanda di riconoscimento della continuazione, se non ammissibile in appello per tardività, può essere proposta al giudice dell'esecuzione ai sensi di questo articolo.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La recidiva non si valuta solo con riscontri formali: il giudice deve verificare concretamente la persistenza di una inclinazione criminosa (natura dei reati, offesa, temporalità, genesi della ricaduta, personalità del reo). Una motivazione che richiama gravità, numero delle condotte e precedenti può essere sufficiente e difficilmente ribaltabile in cassazione se logica e coerente.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati soggetti a sentenze divenute irrevocabili dopo il termine per proporre appello è ammessa in appello solo se proposta come "motivo nuovo" nei termini (art.585, comma 4 c.p.p.); la presentazione tardiva è inammissibile nel giudizio di cognizione ma la stessa questione può essere riproposta davanti al giudice dell'esecuzione (art.671 c.p.p.).
  • I motivi di cassazione per vizio di motivazione (art.606 c.p.p.) richiedono che la doglianza evidenzi un concreto vizio logico o giuridico nella motivazione: valutazioni ampie e articolate del giudice di merito su personalità e pericolosità del reo sono difficili da ritenere manifestamente illogiche.
  • Quando una fattispecie è stata depenalizzata o non è più prevista come reato, il giudice deve dichiarare l'irresponsabilità per quel capo; ciò non impedisce che restino efficaci le altre condanne se provate.
  • In procedimenti di impugnazione, il rispetto dei termini processuali per introdurre questioni nuove o per la proposizione di motivi è essenziale: la tardività può comportare l'inammissibilità della questione nel grado d'appello.

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