Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25433/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

In sede esecutiva, a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, era stata disposta nei confronti del condannato una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per otto mesi. Il giudice dell'esecuzione ha poi revocato tale pena sostitutiva e l'ha convertita in otto mesi di detenzione domiciliare sostitutiva, ritenendo che l'interessato non si fosse presentato al colloquio fissato per l'avvio del lavoro, che i successivi tentativi dell'UEPE di contattarlo fossero stati vani e che fossero generiche o tardive le difese sulla mancata presentazione presso l'ente ospitante e sulla richiesta alternativa di svolgere volontariato presso la Caritas. Con il ricorso per cassazione si è dedotta l'erronea applicazione della disciplina delle pene sostitutive e il vizio di motivazione: in particolare si è sostenuto che, poiché la pena sostitutiva non era mai stata iniziata, non poteva parlarsi di conversione della parte residua; inoltre si è contestata la possibilità di sostituire il lavoro di pubblica utilità con la detenzione domiciliare sostitutiva, assumendosi che la sentenza originaria avesse previsto come pena principale la detenzione in carcere. La Procura generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui contestava la conversione del lavoro di pubblica utilità in detenzione domiciliare sostitutiva senza il consenso dell'interessato. Ha affermato che, anche in sede di revoca/conversione di una pena sostitutiva, la nuova pena sostitutiva richiede il consenso personale dell'interessato o del procuratore speciale, poiché tale consenso è elemento essenziale del sistema delle pene-programma. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale monocratico di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio conforme al principio enunciato.

Norme richiamate

  • art. 56 l. n. 689/1981

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente erroneamente applicata dal giudice dell'esecuzione in tema di revoca/conversione della pena sostitutiva.

  • art. 66 l. n. 689/1981

    "la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave"

    la mancata esecuzione della pena sostitutiva o la grave/reiterata violazione degli obblighi ne comporta la revoca; la parte residua può convertirsi nella pena detentiva sostituita oppure in una pena sostitutiva più grave.

  • art. 66, comma 3, l. n. 689/1981

    il giudice procede per la revoca secondo il rito dell'art. 666 c.p.p., con udienza partecipata e necessaria presenza del pubblico ministero e del difensore.

  • art. 58, comma 3, l. n. 689/1981

    il consenso dell'interessato, da esprimersi personalmente o tramite procuratore speciale, è elemento essenziale per l'applicazione delle pene sostitutive, salvo la pena pecuniaria.

  • art. 666 c.p.p.

    è il modulo procedurale previsto per il provvedimento di revoca/conversione in sede esecutiva, con udienza partecipata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    norme invocate per denunciare errore di diritto e vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato per indicare che la pena sostitutiva era stata applicata con sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • La revoca di una pena sostitutiva per mancata esecuzione o violazione delle prescrizioni può condurre, in alternativa, alla conversione nella pena detentiva sostituita oppure in un'altra pena sostitutiva più grave, secondo la disciplina vigente.
  • Anche quando la sostituzione avvenga in sede esecutiva a seguito di revoca della pena sostitutiva originaria, la scelta di una nuova pena sostitutiva richiede il consenso dell'interessato, che resta presupposto strutturale delle pene-programma.
  • Il consenso dell'interessato non è necessario quando, in conseguenza della revoca, si torna alla pena principale originariamente inflitta; esso invece è necessario se il giudice intende applicare una diversa pena sostitutiva più grave.
  • Il procedimento di revoca/conversione delle pene sostitutive va celebrato con le garanzie dell'udienza partecipata, così da consentire anche la verifica del consenso del condannato alla nuova misura.
  • La mancata presentazione all'avvio della pena sostitutiva e il mancato contatto con l'ufficio competente integrano un comportamento rilevante ai fini della revoca, ma non esonerano il giudice dall'accertare i presupposti legali della successiva conversione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeRiti alternativi
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.