Cassazione Penale, Ordinanza n. 09013/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un solo motivo: censurava il mancato giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p. sulla contestata recidiva reiterata. La Corte osserva però che in appello la doglianza era diversa, perché era stata lamentata la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. Il motivo, quindi, introduceva per la prima volta in cassazione una questione non devoluta al giudice di merito; inoltre si fondava su una pronuncia della Corte costituzionale risalente al 2014, senza che ciò superasse il divieto di nuova deduzione in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 648, comma 4, c.p.
La circostanza attenuante prevista dalla norma non poteva essere invocata per la prima volta in sede di legittimità per ottenere il giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale 2014
La decisione richiama un precedente costituzionale del 2014, ma solo per rilevare che il motivo era comunque non deducibile per la prima volta in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere proposte per la prima volta questioni non devolute al giudice di appello, quando il motivo implichi una censura nuova rispetto a quella già articolata nel merito.
- La deduzione in cassazione di un diverso giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è inammissibile se in appello era stata censurata un'altra e diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.
- L'esistenza di un possibile precedente costituzionale non consente, di per sé, di superare il divieto di introdurre in cassazione censure nuove, non previamente prospettate nel grado di merito.
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