Sentenza n. 197/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento: - della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- con la quale si commina la decadenza dall’impiego del ricorrente; - e, ove occorra, anche della clausola del bando (art.3) ove interpretata nel senso di limitare l’accesso all’impiego a tutti i soggetti che avessero riportato qualsivoglia condanna per reati che “possano influire sull’idoneità morale e sull’attitudine ad espletare l’attività di pubblico impiegato” rimettendo alla assoluta discrezionalità del Direttore Generale dell’Ente la valutazione (anche ex post) di tale potenziale influenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di decadenza dall'impiego di funzionario tecnico, nonché, in via subordinata, la clausola del bando relativa ai requisiti morali e attitudinali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, utilmente collocato nella graduatoria di un concorso per funzionario tecnico e successivamente assunto, aveva omesso di dichiarare due condanne penali risalenti, sostenendo che il bando imponesse di dichiarare soltanto le condanne comportanti l'interdizione dai pubblici uffici. Ha dedotto: travisamento dei presupposti, anche per il richiamo a una precedente sentenza relativa a un reato diverso e più grave; violazione dei principi di tempestività, buona fede e legittimo affidamento, per il tempo trascorso tra la conoscenza dei precedenti e l'adozione della decadenza; incompetenza del Direttore Generale, ritenendo necessaria l'attivazione di un procedimento disciplinare; violazione degli artt. 3 e 4 del bando, dell'art. 127, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000; illegittimità della clausola del bando per l'attribuzione di un potere discrezionale postumo e non predeterminato; violazione del favor partecipationis; carenza di una valutazione concreta e motivata sull'incidenza dei reati; violazione dell'art. 55-quater, lett. d), d.lgs. n. 165/2001 e del contratto di lavoro; mancata considerazione dell'effetto estintivo del reato conseguente alla sospensione condizionale della pena. Il Comune ha eccepito la tardività dell'impugnazione della clausola del bando e ha sostenuto che, interpretando sistematicamente il bando secondo buona fede, il candidato fosse tenuto a dichiarare tutte le condanne potenzialmente rilevanti per l'idoneità morale e attitudinale.
La decisione
Il TAR ha affermato la propria giurisdizione, ritenendo che la decadenza adottata ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 3/1957 costituisca esercizio di potestà pubblicistica connessa alla fase genetica dell'accesso all'impiego, distinta dal licenziamento disciplinare, che riguarda la gestione di un rapporto validamente instaurato. Ha quindi ritenuto infondate le censure di incompetenza e di necessità del procedimento disciplinare. Nel merito, ha interpretato congiuntamente gli artt. 3 e 4 del bando, secondo gli artt. 1363 e 1366 c.c., escludendo una lettura isolata della clausola relativa alle condanne interdittive. Il candidato era tenuto, in base al dovere di leale collaborazione e all'obbligo informativo, a dichiarare anche le condanne potenzialmente incidenti sull'idoneità morale e sull'attitudine al pubblico impiego. L'omissione è stata ritenuta rilevante autonomamente, a prescindere dalla successiva valutazione dell'Amministrazione. Il Comune, inoltre, aveva esercitato una discrezionalità amministrativa non manifestamente illogica, irragionevole o travisata nel ritenere ostative le condanne per lottizzazione abusiva e atti persecutori, avuto riguardo sia al rapporto fiduciario sia alla connessione tra i reati edilizi e le mansioni di funzionario tecnico. La sospensione condizionale della pena e la risalenza dei fatti non sono state ritenute idonee a escluderne la rilevanza. È stata respinta anche la censura sull'affidamento: il potere di verifica non è soggetto a termine perentorio, l'Amministrazione ha agito in tempi ragionevoli dalla conoscenza dei precedenti e l'attività lavorativa svolta nelle more non sana il vizio genetico né consolida un affidamento meritevole quando la dichiarazione non sia stata pienamente leale. Il ricorso è stato rigettato integralmente, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 127, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 3/1957
decadenza dall'impiego per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
La decadenza prevista dalla norma è espressione tipica ed eccezionale di potestà pubblicistica, connessa all'accesso all'impiego e distinta dal licenziamento disciplinare.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
La controversia rientra nella giurisdizione amministrativa perché attiene all'esercizio di un potere autoritativo connesso alla procedura concorsuale e alla fase genetica del rapporto.
art. 7, comma 1, c.p.a.
Costituisce ulteriore fondamento della giurisdizione amministrativa sulla controversia relativa all'esercizio di potestà pubblicistica.
art. 55-quater, lett. d), d.lgs. n. 165/2001
Disciplina il distinto potere di licenziamento disciplinare, relativo alla gestione del rapporto già validamente instaurato, non sostitutivo della decadenza per carenza originaria dei requisiti.
art. 1363 c.c.
Le clausole del bando devono essere interpretate le une per mezzo delle altre e nel complesso dell'atto, non in modo isolato.
art. 1366 c.c.
L'interpretazione del bando deve essere conforme a buona fede.
art. 166 c.p.
La sospensione condizionale della pena non esclude, secondo la decisione, la rilevanza delle condanne ai fini della complessiva valutazione dell'idoneità morale e attitudinale.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento, imparzialità e tutela della parità tra concorrenti sostengono l'esigenza di dichiarazioni complete e leali nella procedura selettiva.
Massime di principio
- La decadenza dall'impiego prevista dall'art. 127, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 3/1957, quando collegata all'accertamento di dichiarazioni non veritiere o documentazione invalida incidente sui requisiti di accesso, costituisce esercizio di potestà pubblicistica relativo alla fase genetica del rapporto e rientra nella giurisdizione amministrativa; essa è distinta dal licenziamento disciplinare, concernente la gestione di un rapporto già validamente instaurato.
- Le clausole di un bando di concorso devono essere interpretate sistematicamente e secondo buona fede, attribuendo prevalenza a una lettura coordinata dei requisiti sostanziali di ammissione e delle modalità dichiarative; una clausola che menzioni le condanne comportanti l'interdizione dai pubblici uffici non esclude necessariamente l'obbligo di dichiarare ulteriori condanne potenzialmente rilevanti per l'idoneità morale e attitudinale richiesta dal bando.
- Il candidato a un concorso pubblico è tenuto, in forza del dovere di leale collaborazione e dell'obbligo informativo, a dichiarare tutte le circostanze potenzialmente rilevanti per la verifica dei requisiti di ammissione; l'omessa dichiarazione può integrare violazione dell'obbligo di lealtà anche se l'Amministrazione deve ancora valutare l'effettiva incidenza della circostanza sul requisito.
- La valutazione dell'idoneità morale e attitudinale del candidato o dipendente, rimessa all'Amministrazione dal bando, è espressione di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento dei fatti.
- La sospensione condizionale della pena e la risalenza dei reati non impediscono, di per sé, che le condanne siano considerate dall'Amministrazione nella valutazione dell'idoneità morale e attitudinale, quando la motivazione colleghi concretamente i reati al rapporto fiduciario e alle mansioni da svolgere.
- Il potere di verifica dei requisiti e di adozione della decadenza non è soggetto a un termine perentorio; l'attività lavorativa svolta nelle more non sana il vizio genetico dell'accesso né consolida un affidamento meritevole di tutela quando l'interessato abbia omesso informazioni rilevanti.
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