Cassazione Penale, Ordinanza n. 38109/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati ritenuti responsabili in primo e secondo grado del furto di quantitativi indeterminati di energia elettrica, prelevata indebitamente mediante un allaccio abusivo/mezzi fraudolenti negli immobili da loro occupati. Uno dei ricorsi lamentava carenza e illogicità della prova, sostenendo che non fosse dimostrato l'elemento soggettivo del reato; l'altro denunciava violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'elemento soggettivo e materiale del reato. Entrambi i ricorsi censuravano inoltre la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, deducendo difetto o contraddittorietà di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione congrua e coerente su tutti i profili dedotti. Ha valorizzato il ragionamento della Corte territoriale secondo cui gli imputati, usufruendo indebitamente dell'energia elettrica negli immobili occupati, erano consapevoli del vantaggio tratto dalla sottrazione dell'energia; ai fini della responsabilità non era necessario accertare chi avesse materialmente manomesso il contatore o realizzato l'allaccio abusivo, essendo sufficiente la condotta di chi si avvale dell'allaccio. Le doglianze sono state qualificate come meramente oppositive e, quanto alle censure sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, la Corte ha ribadito che si tratta di valutazione discrezionale di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Il furto è configurabile anche quando la condotta consista nell'avvalersi di un allaccio abusivo per sottrarre energia elettrica, essendo sufficiente la consapevole utilizzazione indebita del bene
art. 62-bis c.p.
La concessione delle attenuanti generiche e il loro eventuale bilanciamento con le aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per illogicità o arbitrarietà della motivazione
art. 62 c.p.
Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità se adeguatamente motivato
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel furto di energia elettrica, la responsabilità può essere affermata anche senza identificare l'autore materiale della manomissione del contatore o dell'allaccio abusivo, purché sia provato che l'imputato si sia consapevolmente avvalso dell'uso indebito dell'energia sottratta.
- La prova dell'elemento soggettivo può essere desunta dall'effettivo e consapevole godimento dell'energia elettrica prelevata abusivamente negli immobili occupati, quando la motivazione del giudice di merito sia logica e coerente.
- In cassazione non è consentita una nuova lettura del compendio probatorio né la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti a quella accolta dai giudici di merito.
- Il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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