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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05288/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la sussistenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per una condotta minacciosa e aggressiva tenuta in occasione di un controllo preventivo di polizia. Con il primo motivo ha sostenuto, in sostanza, che la propria reazione fosse giustificata dall'illegittimità della perquisizione o del controllo, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso tale giustificazione. Con il secondo motivo ha contestato il trattamento in punto di recidiva reiterata, deducendo che tale aggravante non sarebbe configurabile in assenza di precedenti condanne già aggravate da recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al primo, ha osservato che la condotta oppositiva non poteva trovare giustificazione, perché il controllo era stato qualificato come verifica preventiva effettuata anche ai sensi dell'art. 103 d.P.R. 309/1990 e, inoltre, perché era stata formulata una contestazione per violazione del codice della strada, anch'essa autonomamente opponibile nelle forme di legge; quanto al secondo, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la recidiva reiterata non richiede precedenti condanne a loro volta aggravate dalla recidiva, valorizzando inoltre la motivazione della Corte di merito sulla maggiore pericolosità desunta dai precedenti dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 103 d.P.R. 309/1990

    Richiamato come base normativa del controllo preventivo svolto dagli operanti, così da escludere che la condotta oppositiva dell'imputato potesse dirsi giustificata da una perquisizione illegittima.

  • codice della strada

    La contestazione di violazione al codice della strada è stata indicata come autonomamente opponibile nelle forme di legge, sicché non legittimava la reazione minacciosa e aggressiva.

  • recidiva reiterata

    È stato ribadito che la recidiva reiterata non presuppone una precedente condanna già aggravata dalla recidiva.

Massime di principio

  • La reazione minacciosa o aggressiva dell'interessato non è scriminata solo perché si contesta la legittimità dell'attività di controllo, quando dagli atti risulti che si trattava di verifica preventiva svolta in base a una specifica previsione normativa e la contestazione dell'illecito fosse comunque impugnabile secondo gli ordinari rimedi.
  • La recidiva reiterata è configurabile anche in assenza di precedenti condanne già aggravate da recidiva; ciò che rileva è la presenza di precedenti penali idonei a sorreggere il giudizio di maggiore pericolosità dell'autore in relazione al nuovo reato.
  • In sede di legittimità, il motivo è manifestamente infondato quando si risolve in una diversa lettura dei fatti già congruamente valutati dal giudice di merito e non evidenzia un effettivo vizio della motivazione o un errore di diritto.
  • La valutazione sulla recidiva può essere sorretta dal riferimento ai precedenti dell'imputato e alla loro sintomaticità rispetto a una maggiore pericolosità, senza necessità di ulteriori presupposti formali non previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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