Sentenza del 03/03/2016 n. 332 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Imposte suiredditi - reddito d'impresa - deducibilità dei costi - inerenza - spesariconducibile alla sfera imprenditoriale - prova della non inerenza - spettaall'Amministrazione finanziaria. Attività commerciale - Costo sostenuto -generica indicazione in fattura - astratta riconducibilità all'attivitàd'impresa - deducibilità - è possibile. Fattura - necessaria indicazione delcontratto di riferimento - non è esigibile. La spesasostenuta dall'imprenditore per un servizio genericamente indicato in fatturada un fornitore può essere dedotta come costo dal reddito d'impresa commercialese, avuto riguardo all'identità di quest'ultimo e alle indicazioni rilevate suldocumento, è ragionevole ritenere la sua afferenza all'attività economica, e aprescindere dall'entità della stessa. Nella misura in cui una spesa siaastrattamente rilevante per attività economica del contribuente, spettaall'Ufficio la prova della sua non inerenza (e quindi la impossibilità diprocedere alla sua deduzione dall'imponibile). Non è esigibile che ilcontribuente riporti in fattura gli estremi del contratto alla qualequest'ultima fa riferimento, vuoi perché la forma scritta non è obbligatoria,vuoi perché la fattura è comunque formata da un altro soggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il disconoscimento della deducibilità di una spesa per servizi, indicata in fattura in termini generici. Sosteneva che, considerata l'identità del fornitore e la natura del servizio, il costo fosse astrattamente riconducibile all'attività d'impresa e quindi inerente. Contestava inoltre che potesse essergli richiesto di indicare in fattura gli estremi del contratto sottostante, poiché la forma scritta del contratto non era necessaria e la fattura era stata emessa dal fornitore.
La decisione
La tesi del contribuente è stata accolta: la spesa può essere dedotta quando, sulla base dell'identità del fornitore e delle indicazioni contenute nella fattura, sia ragionevole ritenere la sua afferenza all'attività economica, indipendentemente dall'entità del costo. Una volta accertata l'astratta rilevanza della spesa per l'attività d'impresa, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrarne la non inerenza. Non è necessario che la fattura riporti gli estremi del contratto di riferimento.
Norme richiamate
Principio generale di inerenza dei costi nel reddito d'impresa
La spesa deve essere riconducibile alla sfera imprenditoriale.
Un costo è inerente quando presenta un collegamento, anche potenziale o astratto, con l'attività economica esercitata. Non è indispensabile dimostrare un'immediata utilità o una proporzionalità rispetto ai ricavi.
Regole sulla deducibilità dei costi dal reddito d'impresa
Nella misura in cui una spesa sia astrattamente rilevante per l'attività economica del contribuente, spetta all'Ufficio la prova della sua non inerenza.
L'Amministrazione finanziaria non può negare la deduzione sulla sola base della genericità della fattura o dell'importo della spesa; deve dimostrare concretamente che il costo non riguarda l'attività d'impresa.
Disciplina della fatturazione e del contratto sottostante
Non è esigibile che il contribuente riporti in fattura gli estremi del contratto alla quale quest'ultima fa riferimento.
L'assenza in fattura degli estremi del contratto non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo, soprattutto quando il contratto non richiede la forma scritta e la fattura è emessa dal fornitore.
Massime di principio
- La genericità della descrizione in fattura non determina automaticamente l'indeducibilità: occorre valutare il documento insieme all'identità del fornitore e all'attività esercitata dal contribuente.
- Quando il costo è astrattamente compatibile con l'attività d'impresa, l'onere di provare la sua estraneità o non inerenza grava sull'Amministrazione finanziaria.
- Non è necessario che ogni fattura riporti gli estremi del contratto sottostante, salvo specifici obblighi normativi o esigenze probatorie particolari.
- L'inerenza non coincide con la convenienza economica, con la congruità dell'importo o con la produzione immediata di ricavi: tali profili possono essere contestati solo mediante una motivazione e una prova concreta.
- È comunque prudente conservare ulteriore documentazione di supporto, come contratti, ordini, relazioni, corrispondenza e prova dell'effettiva esecuzione del servizio, per rendere più agevole la dimostrazione del collegamento con l'attività d'impresa.
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