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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41328/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, escludendo la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso, tuttavia, secondo la Corte di cassazione, non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di censura né congrui riferimenti alla motivazione della decisione impugnata; le doglianze risultavano formulate in modo generico e apodittico, senza specifica correlazione con il decisum di merito.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato in appello; la decisione di legittimità non affronta il merito della fattispecie, ma solo l'ammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo specifico e puntuale le ragioni di censura e non si confronta in modo congruo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mera contestazione generica o apodittica della decisione di merito non soddisfa l'onere di specificità del motivo di ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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