Sentenza n. 97/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-, allegato n. 2, di non ammissione al cofinanziamento per la costruzione di alloggi per studenti universitari finanziati con fondi del PNRR;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per motivi aggiunti relativo alla non ammissione a cofinanziamento di un progetto per la costruzione di alloggi universitari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso introduttivo contestava il decreto ministeriale nella parte in cui aveva escluso dal cofinanziamento PNRR il progetto presentato dalla parte ricorrente. Il TAR Umbria aveva già definito il giudizio introduttivo dichiarando il proprio difetto di competenza territoriale, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., e indicando come competente il TAR Lazio, sede di Roma, in ragione del carattere centrale dell’autorità emanante e dell’efficacia non limitata al territorio umbro. Successivamente la parte ricorrente aveva depositato motivi aggiunti, non notificati al Ministero resistente, contenenti una ricostruzione estremamente ampia e disorganica di precedenti atti processuali, provvedimenti di diversi TAR, querele penali contro magistrati e documenti, senza indicare in modo espresso e univoco l’oggetto del gravame e le specifiche censure. La parte ricorrente sembrava sostenere che la competenza dovesse essere individuata secondo le regole previste per i procedimenti penali riguardanti magistrati degli uffici giudiziari romani.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. In primo luogo, la precedente ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di competenza territoriale aveva consumato ogni possibilità del TAR Umbria di decidere ulteriori gravami processualmente collegati al giudizio introduttivo. In secondo luogo, anche prescindendo da tale preclusione, i motivi aggiunti erano autonomamente inammissibili perché non notificati all’amministrazione resistente, già costituita, e perché privi di un’indicazione espressa e univoca dell’oggetto della domanda e delle relative censure. Le spese della fase sono state compensate. Il giudice ha disposto il raddoppio del contributo unificato, rilevando che l’atto eccedeva ampiamente i limiti dimensionali stabiliti a tutela dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti difensivi, senza autorizzazione alla deroga.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, c.p.a.
“emesso da un’autorità centrale e la cui efficacia, peraltro, non è limitata (né, peraltro, da quello che si desume dal ricorso, appare avere alcuna attinenza) all’ambito territoriale della regione in cui ha sede questo Tribunale”
La competenza territoriale del TAR è stata dichiarata insussistente poiché il provvedimento proveniva da un’autorità centrale e produceva effetti non limitati al territorio regionale; il TAR competente è stato individuato nel TAR Lazio, sede di Roma.
art. 13-ter, comma 5, Allegato II, d.lgs. 104/2010
Consente di sanzionare il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali degli atti difensivi mediante il raddoppio del contributo unificato, in funzione dei principi di sinteticità e chiarezza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea richiamata, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando un TAR ha definito il giudizio dichiarando il proprio difetto di competenza territoriale, esso non può successivamente decidere motivi aggiunti o altri gravami processualmente collegati a quel giudizio, poiché si è definitivamente spogliato della cognizione della controversia.
- I motivi aggiunti sono inammissibili se non sono notificati all’amministrazione resistente già costituita nel giudizio cui accedono.
- L’atto introduttivo o i motivi aggiunti devono indicare in modo espresso e univoco l’oggetto della domanda e le censure dedotte; l’assemblaggio disorganico di numerosi atti e documenti, senza chiara individuazione del petitum e della causa petendi, determina l’inammissibilità per assoluta indeterminatezza.
- Il superamento ampio e non autorizzato dei limiti dimensionali degli atti difensivi, in violazione dei principi di sinteticità e chiarezza, può giustificare il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13-ter, comma 5, dell’Allegato II al d.lgs. 104/2010.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →