Sentenza del 16/01/2017 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Varese
IMU - ICI - Area fabbricabile da sempre destinata a giardino di abitazione residenziale - Pertinenza - Sussiste - Regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto la natura pertinenziale dell’area, ritenendo applicabile il concetto civilistico di pertinenza previsto dall’art. 817 c.c. La destinazione urbanistica edificabile dell’area è stata considerata irrilevante, poiché prevale la relazione concreta di complementarietà funzionale con l’abitazione. Di conseguenza, l’area non è soggetta ad autonoma tassazione ai fini ICI/IMU.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale dell’area: se dovesse essere tassata autonomamente come area fabbricabile in base alla destinazione edificatoria prevista dallo strumento urbanistico, oppure se dovesse essere considerata pertinenza dell’abitazione principale, in quanto stabilmente destinata a giardino e funzionalmente complementare all’immobile residenziale. Il contribuente sosteneva che l’area non avesse un’autonoma rilevanza impositiva.
Norme richiamate
Art. 817 del codice civile
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La pertinenzialità deriva da una relazione di fatto tra bene principale e bene accessorio, caratterizzata da destinazione durevole, complementarietà funzionale e idoneità del bene accessorio a servire o ornare quello principale.
Disciplina ICI/IMU delle aree fabbricabili
La qualificazione urbanistica come area edificabile non comporta necessariamente tassazione autonoma quando l’area, in concreto, è stabilmente destinata a pertinenza dell’abitazione e presenta una funzione accessoria rispetto al bene principale.
Massime di principio
- Un’area urbanisticamente edificabile può essere considerata pertinenza dell’abitazione se è destinata in modo stabile e concreto a giardino, corte o altro servizio funzionale dell’immobile principale.
- Per valutare la pertinenzialità rileva soprattutto l’effettiva destinazione del bene e il rapporto funzionale con l’abitazione, non soltanto la classificazione urbanistica risultante dagli strumenti comunali.
- La pertinenza deve essere individuabile e collegata durevolmente al bene principale; una mera dichiarazione formale o un uso occasionale potrebbero non essere sufficienti.
- In presenza di una pertinenza riconosciuta, l’area non dovrebbe essere assoggettata a un’autonoma imposizione come area fabbricabile, fermo restando che la valutazione dipende dalle circostanze concrete e dalla prova della destinazione pertinenziale.
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