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Sentenza

Sentenza del 16/01/2017 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Varese

IMU - ICI - Area fabbricabile da sempre destinata a giardino di abitazione residenziale - Pertinenza - Sussiste - Regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha riconosciuto la natura pertinenziale dell’area, ritenendo applicabile il concetto civilistico di pertinenza previsto dall’art. 817 c.c. La destinazione urbanistica edificabile dell’area è stata considerata irrilevante, poiché prevale la relazione concreta di complementarietà funzionale con l’abitazione. Di conseguenza, l’area non è soggetta ad autonoma tassazione ai fini ICI/IMU.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione fiscale dell’area: se dovesse essere tassata autonomamente come area fabbricabile in base alla destinazione edificatoria prevista dallo strumento urbanistico, oppure se dovesse essere considerata pertinenza dell’abitazione principale, in quanto stabilmente destinata a giardino e funzionalmente complementare all’immobile residenziale. Il contribuente sosteneva che l’area non avesse un’autonoma rilevanza impositiva.

Norme richiamate

  • Art. 817 del codice civile

    Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

    La pertinenzialità deriva da una relazione di fatto tra bene principale e bene accessorio, caratterizzata da destinazione durevole, complementarietà funzionale e idoneità del bene accessorio a servire o ornare quello principale.

  • Disciplina ICI/IMU delle aree fabbricabili

    La qualificazione urbanistica come area edificabile non comporta necessariamente tassazione autonoma quando l’area, in concreto, è stabilmente destinata a pertinenza dell’abitazione e presenta una funzione accessoria rispetto al bene principale.

Massime di principio

  • Un’area urbanisticamente edificabile può essere considerata pertinenza dell’abitazione se è destinata in modo stabile e concreto a giardino, corte o altro servizio funzionale dell’immobile principale.
  • Per valutare la pertinenzialità rileva soprattutto l’effettiva destinazione del bene e il rapporto funzionale con l’abitazione, non soltanto la classificazione urbanistica risultante dagli strumenti comunali.
  • La pertinenza deve essere individuabile e collegata durevolmente al bene principale; una mera dichiarazione formale o un uso occasionale potrebbero non essere sufficienti.
  • In presenza di una pertinenza riconosciuta, l’area non dovrebbe essere assoggettata a un’autonoma imposizione come area fabbricabile, fermo restando che la valutazione dipende dalle circostanze concrete e dalla prova della destinazione pertinenziale.

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