Cassazione Civile, Ordinanza n. 05661/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2008, fondato sulla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi concernente l'attività professionale di fisioterapista. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi, che la propria attività dovesse beneficiare dell'esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie e che la CTR avesse errato nel pretendere la prova dell'iscrizione ad un albo professionale, nonostante fosse stato dimostrato il possesso di titoli abilitanti. Con il primo motivo di ricorso ha denunciato violazione dell'art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 4, comma 1, l. n. 42/1999, del d.m. 27 luglio 2000 e dell'art. 1, comma 10, l. n. 1/2002, sostenendo che l'attività di fisioterapista è esente da IVA. Con il secondo e terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 24 Cost. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR gli avesse imposto la prova dell'inesistenza dell'albo dei fisioterapisti, cioè di un fatto negativo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'attività di fisioterapia rientri tra le prestazioni paramediche esenti da IVA quando sia svolta con valido titolo abilitante, e che non sia necessaria la specifica iscrizione ad un albo. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente limitatamente all'esenzione IVA oggetto del giudizio di legittimità. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate per giusti motivi, mentre l'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le prestazioni paramediche rese alla persona nell'esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza possono beneficiare dell'esenzione IVA; la fisioterapia vi rientra se svolta con valido titolo abilitante.
art. 4, comma 1, l. 26 febbraio 1999, n. 42
Richiamato dal ricorrente a sostegno della qualificazione professionale dell'attività sanitaria esercitata.
d.m. 27 luglio 2000
Richiamato dal ricorrente a sostegno del regime professionale della fisioterapia.
art. 1, comma 10, l. 8 gennaio 2002, n. 1
Richiamato dal ricorrente a sostegno del riconoscimento del titolo abilitante e del regime professionale della fisioterapia.
art. 24 Cost.
Invocato per censurare la pretesa di provare un fatto negativo; i motivi relativi sono però assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro di legittimità usato per denunciare la violazione di legge dedotta con il primo e con il secondo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro di legittimità usato per denunciare l'omesso esame del fatto decisivo relativo all'inesistenza dell'albo.
art. 99 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la fisioterapia integra prestazione paramedica resa nell'esercizio di arti sanitarie soggette a vigilanza.
Massime di principio
- L'attività di fisioterapia, quando sia svolta sulla base di un valido titolo abilitante, integra una prestazione paramedica esente da IVA ai sensi della disciplina tributaria richiamata dalla Corte.
- Ai fini dell'esenzione IVA delle prestazioni sanitarie o paramediche, ciò che rileva è la sussistenza di un titolo abilitante idoneo a garantire la qualità della prestazione, non la formale iscrizione ad uno specifico albo professionale, ove questa non sia prevista come requisito necessario.
- Se il giudice di merito accerta già il possesso di un valido titolo abilitante da parte del professionista, non può negare l'esenzione IVA facendo leva sulla mancata prova dell'iscrizione all'albo.
- Quando il motivo di ricorso investe una questione assorbente di diritto e viene accolto, i motivi ulteriori restano assorbiti e la Corte può decidere nel merito se non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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